22/08/2025
Art. 3Art. 100Art. 103Art. 104

Legittimità della clausola sulla cifra d’affari decennale e validità dell’avvalimento nella gara per il ‘Terminal Ravano’ di La Spezia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Liguria ha respinto il ricorso proposto dal raggruppamento secondo classificato nella gara per la realizzazione del nuovo “Terminal Ravano”. Il ricorso contestava la validità della clausola del bando che imponeva un requisito speciale di cifra d'affari su base decennale e la legittimità di un contratto di avvalimento tra membri del raggruppamento aggiudicatario. Il tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente applicato la normativa vigente, privilegiando l’interpretazione più favorevole alla partecipazione e alla concorrenza, e ha confermato la validità del contratto di avvalimento contestato.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce due questioni chiave: (1) sulla cifra d’affari, il TAR ha giudicato legittimo che la stazione appaltante abbia richiesto agli operatori un requisito aggiuntivo di volume d'affari realizzato su dieci anni, in coerenza con l’art. 103 d.lgs. 36/2023 (nella versione vigente ratione temporis), anziché limitarlo al quinquennio come da Allegato II.12. Questa scelta è stata considerata conforme al principio di favor partecipationis, poiché consente di ampliare la platea dei concorrenti. (2) Sull’avvalimento, il TAR ha riconosciuto la validità del contratto firmato dal procuratore del capogruppo, poiché la procura conferiva poteri ampi e specifici, idonei a stipulare contratti di avvalimento. La sentenza sottolinea che, per gare bandite in vigenza del contrasto tra art. 103 e Allegato II.12, occorre applicare la norma del codice (art. 103) in funzione della prevalenza delle disposizioni codicistiche sugli allegati e della massima partecipazione alle gare pubbliche. Le motivazioni giuridiche sono fondate sui principi del codice degli appalti e su una interpretazione sistematica volta a promuovere la concorrenza, senza trascurare la ratio della normativa correttiva intervenuta successivamente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

L’articolo è stato richiamato a sostegno dell’interpretazione che favorisce la più ampia partecipazione possibile alle gare pubbliche. Il TAR ha utilizzato il principio dell’accesso al mercato per giustificare la scelta della stazione appaltante di ampliare il periodo di riferimento per il calcolo della cifra d’affari, in modo da non limitare eccessivamente la concorrenza.

Articolo 100

Costituisce la base per i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione a gare di lavori pubblici. Il TAR ha fatto riferimento all’articolo per sostenere la legittimità della richiesta di qualificazione tramite SOA e requisiti economico-finanziari per appalti di valore rilevante.

Articolo 103

È stata la norma centrale del ragionamento: il TAR ha ritenuto che, in caso di contrasto tra il codice e i suoi allegati, prevale la disposizione codicistica che consente, per appalti di grande valore, di richiedere requisiti aggiuntivi di capacità economica correlati al decennio precedente, incentivando così la partecipazione. La clausola contestata nel bando, che fa riferimento al decennio, è risultata conforme a questa disposizione.

Articolo 104

Richiamato con riferimento alla disciplina dell’avvalimento, il TAR ha valutato la validità del contratto di avvalimento stipulato dal procuratore della mandataria in base ai poteri conferiti dalla procura. Ha ritenuto che la formalizzazione e le garanzie offerte fossero conformi all’articolo 104 e ai requisiti di legge.

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