23/04/2026
Art. 90Art. 110

Esclusione illegittima da gara d’appalto per mancanza di contratti di ingaggio artisti: obbligo di contraddittorio e corretta tempistica delle verifiche

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Liguria ha annullato l’esclusione di una società da una gara per l’organizzazione di un evento musicale perché è stato richiesto, illegittimamente e prematuramente, di fornire i contratti di ingaggio con gli artisti già in sede di verifica di anomalia dell’offerta. La stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere tali contratti solo al momento dell’aggiudicazione, come previsto dal disciplinare di gara, e avrebbe dovuto attivare un approfondito contraddittorio con l’operatore economico prima di escluderlo. La sentenza dispone la rinnovazione delle operazioni di gara dalla fase di valutazione dell’anomalia, dichiarando inefficace il contratto medio tempore stipulato con il nuovo aggiudicatario per la parte ancora efficace e rinviando ogni valutazione risarcitoria all’esito dell’iter rinnovato.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha accolto il ricorso della società esclusa perché l’esclusione è stata fondata su una errata interpretazione del disciplinare di gara: i contratti di ingaggio degli artisti non dovevano essere presentati durante la verifica di anomalia dell’offerta, ma solo al momento dell’aggiudicazione, in quanto si tratta di un requisito di esecuzione e non di partecipazione. Il RUP avrebbe dovuto considerare adeguate le email e i preventivi esibiti come prova degli impegni preliminari; inoltre, avrebbe dovuto attivare pienamente il contraddittorio con la ricorrente (anche tramite richiesta di chiarimenti) prima di emanare il provvedimento espulsivo. La mancanza di questa interlocuzione viola i principi di buona fede, collaborazione e tutela della concorrenza sanciti dal Codice degli appalti e dalla normativa europea. Il TAR ordina la rinnovazione della procedura a partire dalla verifica di anomalia, con esplicite istruzioni circa la corretta interpretazione delle norme di gara e la necessità di un effettivo confronto procedimentale. La declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata è limitata alla parte residua dell’affidamento, rimandando ogni questione risarcitoria all’esito della ripetizione della procedura.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 90

L’articolo 90 è richiamato in relazione alla comunicazione dell’esclusione e dell’aggiudicazione agli offerenti, come obbligo formale della stazione appaltante, la cui violazione non è stata oggetto centrale della decisione ma costituisce adempimento dovuto nell’ambito del procedimento di gara. La sentenza conferma che l’inoltro delle comunicazioni ex art. 90, tra cui quella di esclusione e aggiudicazione, è stato correttamente effettuato, ma la legittimità della comunicazione dipende dalla corretta applicazione delle altre norme di gara.

Articolo 110

L’articolo 110 disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse e l’obbligo di contraddittorio tra stazione appaltante e concorrente. Il TAR stabilisce che l’esclusione della ricorrente è illegittima perché, nella fase di verifica di anomalia, la stazione appaltante ha omesso di instaurare un adeguato contraddittorio (come previsto dall’art. 110, comma 3), non avviando richieste di ulteriori chiarimenti prima dell’esclusione. Inoltre, ha erroneamente richiesto documentazione (contratti di ingaggio) non necessaria in quella fase, travisando la tempistica e la portata dell’accertamento di affidabilità e congruità dell’offerta previsti dal Codice.

Articoli di riferimento