Nullità e inammissibilità del ricorso contro la procedura di project financing per la concessione del Porto Turistico di Lavagna
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La ricorrente Porto di Lavagna S.p.A. ha impugnato due delibere comunali che hanno dichiarato fattibile e di pubblico interesse un progetto di project financing presentato da F2i S.G.R. S.p.A. per l’affidamento e gestione del Porto Turistico di Lavagna. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo principalmente per mancata impugnazione degli atti presupposti e per acquiescenza implicita derivante dalla partecipazione senza riserve alla gara. Inoltre, ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti per tardività. Nel merito, il Tribunale ha respinto le censure della ricorrente, ritenendo legittima la procedura di project financing adottata dal Comune e infondate le altre doglianze.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha ritenuto che la mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti (la delibera di Giunta n. 111/2023 e l’Avviso di luglio 2023) abbia comportato l’inammissibilità del ricorso che invece contestava solo gli atti consequenziali (le delibere di selezione). Tale principio si fonda sull’onere di impugnazione immediata di tutti gli atti che influiscono sulla legittimità della procedura. Inoltre, la partecipazione della ricorrente alla procedura senza riserve ha prodotto acquiescenza che impedisce di contestare in seguito l’indizione stessa. Per i motivi aggiunti, i vizi dedotti erano noti e potevano essere sollevati con il ricorso principale, dunque sono stati dichiarati tardivi e irricevibili. Nel merito, la procedura di project financing è stata legittimamente applicata dal Comune ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 36/2023, in quanto il Porto Turistico è un caso in cui l’affidamento include lavori e servizi, giustificando l’uso di tale istituto. La censura di violazione del giudicato è infondata perché la sentenza del Consiglio di Stato del 2005 non ha precluso l’iniziativa del Comune né autorizzato il rinvio dell’avvio della nuova procedura fino alla scadenza della concessione vigente. Gli altri rilievi tecnici sollevati con motivi aggiunti sono stati ritenuti infondati perché la progettazione di fattibilità non deve già contenere tutte le verifiche definitive, che sono rinviate alle fasi successive.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 193 è centrale nel caso ed è stato interpretato come la norma che disciplina la procedura di affidamento in concessione tramite project financing su iniziativa privata, che il Comune ha correttamente applicato. Il Tribunale ha precisato che tale procedura può essere utilizzata anche per concessioni su beni demaniali marittimi quando vi siano lavori e servizi connessi, come nel caso del porto turistico, legittimando così la scelta amministrativa impugnata.



