Annullamento dell'aggiudicazione di appalto per servizio di ristorazione collettiva a causa di carenze nelle certificazioni richieste
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha annullato l'aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva presso la Caserma T. Testero di Genova, che era stata assegnata al Consorzio Stabile Impero. Secondo il ricorso della società seconda classificata, Global Service s.r.l., il consorzio aggiudicatario non disponeva delle certificazioni richieste dalla legge di gara (lex specialis) e necessarie per la partecipazione, oppure tali certificazioni erano state rilasciate da organismi non accreditati come previsto dalla normativa. Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le certificazioni ISO 22005 e ISO 22000, necessarie per la conformità dell'offerta ai requisiti tecnici, non recavano il marchio di accreditamento Accredia o IAF e non ne era stata dimostrata l'equipollenza. Anche la certificazione UNI 11584, che aveva determinato l'attribuzione di 10 punti tecnici all'aggiudicatario, è stata ritenuta inidonea per le stesse ragioni. Pertanto, il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato e le spese sono state poste a carico della stazione appaltante e del consorzio aggiudicatario.
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta il tema della validità delle certificazioni richieste come requisiti di partecipazione e/o criteri premiali nelle gare pubbliche, con riguardo all’accreditamento degli organismi che le rilasciano. Il TAR ha confermato che, secondo l’allegato II.8 del Codice degli Appalti, per essere valide tali certificazioni devono essere emesse da organismi accreditati da enti nazionali riconosciuti o da organismi accreditati in altri Stati membri secondo gli accordi internazionali. Il semplice richiamo al principio di equivalenza non è sufficiente: spetta alla parte interessata dimostrare la validità alternativa del certificato. Nel caso di specie, Consorzio Impero non ha fornito prova adeguata della validità ed equipollenza delle proprie certificazioni. In applicazione di questa regola sull’onere della prova e in ossequio ai requisiti fissati dalla lex specialis, il collegio ha quindi annullato l’aggiudicazione. Dal punto di vista del diritto di accesso agli atti di gara e della trasparenza, il TAR ha ribadito l’obbligo di ostensione delle offerte e degli atti rilevanti, salvo il rispetto dei limiti legati al segreto commerciale, che vanno però puntualmente motivati.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo viene richiamato quale fondamento normativo della procedura di acquisto (Sistema Dinamico di Acquisizione PA) utilizzata per la gara. La sentenza conferma che la procedura si è svolta secondo tale modalità prevista dal Codice, ma evidenzia che anche in gare svolte tramite SDAPA devono essere rispettati tutti i requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte, inclusi quelli relativi alle certificazioni tecniche richieste dalla lex specialis e dal Codice.
La ricorrente ha denunciato la mancata ostensione delle offerte e degli atti relativi all’aggiudicazione, lamentando il rifiuto d’accesso motivato genericamente con la tutela del know-how. Il TAR, richiamando il quadro normativo della trasparenza e della riservatezza, ha riconosciuto che l’accesso può essere limitato solo con motivazione puntuale, in linea con l’articolo 35, che disciplina l'accesso agli atti e la tutela di dati riservati/proprietari.
L'articolo disciplina le regole procedurali sul diritto di accesso agli atti di gara e sulle modalità di impugnazione dei rifiuti parziali o totali di accesso. Nella vicenda, il TAR ha evidenziato che la stazione appaltante deve motivare dettagliatamente gli eventuali oscuramenti richiesti dagli offerenti per segreti commerciali, e che ogni decisione sull’accesso può essere rapidamente impugnata. La carenza di motivazione in merito al diniego d’accesso è stata ritenuta illegittima.
La ricorrente ha contestato l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti, sostenendo che tale modalità sarebbe riservata agli affidamenti diretti di servizi e forniture sotto soglia, non applicabile alla presente procedura, che seguiva il sistema dinamico d’acquisizione e riguardava un importo maggiore. La sentenza considera la doglianza, precisando che il possesso delle certificazioni richieste doveva essere accertato con modalità più rigorose, come previsto dall’articolo 52 per gli appalti sopra soglia.



