Annullamento per illegittima rivalutazione discrezionale delle offerte tecniche dopo l’apertura delle buste economiche in una gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha accolto il ricorso della società Gada Italia s.p.a. contro la decisione della Regione Liguria di rivalutare i punteggi delle offerte tecniche dopo l’apertura delle buste economiche nella procedura di gara per la fornitura di sistemi di tracciabilità di campioni biologici. La sentenza afferma che la commissione non poteva procedere a una nuova valutazione di criteri discrezionali (qualitativi) dopo aver conosciuto le offerte economiche, salvo errore materiale sui criteri quantitativi. Ugualmente, è stato accolto il ricorso incidentale di Antares Vision riguardo l’errata attribuzione dei punteggi relativamente al criterio quantitativo della 'precisione' dei sensori, imponendo l’azzeramento dei punteggi a entrambi i concorrenti su tale aspetto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Liguria si fonda sull’applicazione del principio di segretezza delle offerte economiche e sui limiti della possibilità di 'regressione' della gara dopo l’apertura delle buste economiche. Secondo la giurisprudenza, l’apertura delle offerte economiche deve seguire la valutazione tecnica proprio per evitare che la commissione possa essere influenzata nella sua autonomia valutativa. Solo in caso di errori materiali (su criteri quantitativi e trasposizione formale dei punteggi) è ammessa una correzione dopo l’apertura delle offerte economiche. Nel caso specifico, la commissione aveva modificato in modo discrezionale (e non per errore materiale) la valutazione di un criterio qualitativo dopo la conoscenza delle offerte economiche, violando le regole di trasparenza e imparzialità. Per quanto riguarda il ricorso incidentale, il TAR accoglie la censura sulla 'precisione' richiesta dalla lex specialis, attribuendo zero punti a entrambe le offerte poiché nessuna aveva fornito il dato richiesto, incidendo così sull'esito finale dell'aggiudicazione. La sentenza richiama e applica i principi basilari di trasparenza, imparzialità e rispetto della corretta sequenza delle operazioni di gara, nonché la necessità di aderire rigidamente ai criteri e alle modalità stabilite dalla lex specialis.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è richiamato in relazione alla necessità di ottenere il miglior equilibrio tra qualità e prezzo e al rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e legalità. La decisione del TAR richiama implicitamente questo principio nell’enfatizzare che il rispetto delle regole procedurali e la corretta applicazione dei criteri di valutazione sono indispensabili per il buon esito della gara pubblica.
Il principio della fiducia rileva nella sentenza nella misura in cui la commissione di gara e le stazioni appaltanti devono operare secondo correttezza e imparzialità, specie nell’esercizio della discrezionalità valutativa. Una violazione delle regole (come la rivalutazione discrezionale dopo l’apertura delle buste economiche) mina la fiducia tra operatori economici e amministrazione.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta, che era quella seguita nella gara contestata. Il TAR sottolinea che tutte le operazioni di gara, comprese le modalità di valutazione, devono rigidamente rispettare le prescrizioni formali e temporali previste per le procedure aperte, specialmente la sequenza valutativa che impedisce la rivalutazione tecnica dopo l’apertura delle offerte economiche.
L’articolo 108 disciplina i criteri di aggiudicazione e viene richiamato nella sentenza sia per la corretta applicazione dei criteri (offerta economicamente più vantaggiosa) sia per l’obbligo di valutare le offerte tecniche in modo autonomo, trasparente e secondo le modalità stabilite dalla lex specialis. È fondamentale la distinzione tra criteri qualitativi/discrezionali e quantitativi/tabellari: solo per questi ultimi, in caso di errore materiale, è consentita una correzione post-apertura delle offerte economiche.



