02/01/2025
Art. 5

Annullamento della revoca di gara per carenza di motivazione e istruttoria inadeguata: tutela dell’affidamento prima dell’aggiudicazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo ha annullato la revoca in autotutela della procedura di gara disposta dall’ATER dell’Aquila per l’affidamento di servizi tecnici relativi a lavori di efficientamento energetico. Il Tribunale ha riscontrato che la stazione appaltante non ha adeguatamente motivato né svolto un’istruttoria sufficiente a giustificare la revoca, in particolare riguardo alla disponibilità e competenza del personale interno assunto per sostituire la gara. È stato inoltre affermato il principio giuridico che l’operatore economico, anche prima dell’aggiudicazione definitiva, gode di un affidamento sul corretto esercizio del potere amministrativo, e quindi la revoca deve essere giustificata da evidenti e sopravvenute ragioni. Conseguentemente, sono state annullate anche le determinazioni con cui sono stati nominati nuovi direttori dei lavori interni all’ente, in quanto basate sulla revoca ora annullata.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ha chiarito che la semplice adozione di una revoca di una procedura di gara, anche prima dell’aggiudicazione definitiva, deve rispettare il principio di buona fede e tutela dell’affidamento previsto dall’art. 5 del d.lgs. 36/2023. In questo caso, l’ATER ha motivato la revoca con la disponibilità interna di personale tecnico qualificato e di una riorganizzazione interna, ma il Tribunale ha rilevato che tale presupposto non corrispondeva a realtà: molti incaricati non avevano manifestato la disponibilità o non avevano l’esperienza richiesta. Inoltre, la riduzione dell’ufficio di direzione dei lavori a poche figure interne prive dei requisiti specifici, contravveniva ai criteri di complessità tecnica richiesti per l’appalto e alle previsioni del disciplinare di gara e del codice appalti (art. 114). Il Tribunale ha quindi annullato le determinazioni in autotutela per carenza di istruttoria adeguata, motivazione apparente e travisamento dei fatti e ha ribadito che la revoca deve basarsi su valide ragioni che prevalgano sull’interesse dell’operatore economico che ha partecipato e vinto la gara. Infine, la sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente è stata riconosciuta sulla base della prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica, superando le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

L’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 è stato centrale nella decisione per affermare che l’operatore economico gode di un affidamento «sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede» anche prima dell’aggiudicazione definitiva. Il Tribunale ha quindi stabilito che la revoca della procedura di gara non può essere disposta in modo arbitrario o non fondata su giusta causa che giustifichi la violazione di tale affidamento. Ciò implica che ogni revoca deve essere chiaramente e compiutamente motivata, indicando circostanze sopravvenute e adeguate a prevalere sull'interesse del partecipante. In mancanza di ciò, la revoca viola il principio di buona fede e la tutela dell’affidamento, con conseguente annullamento.

Articoli di riferimento