02/04/2026

Esclusione per informazioni fuorvianti in gara d'appalto: improcedibilità annullatoria e rigetto domanda risarcitoria nel servizio di trattamento rifiuti del Comune di Formia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Latina ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento dell’affidamento del servizio di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti del Comune di Formia a RIDA Ambiente, poiché il contratto era già stato integralmente eseguito. Pur riconoscendo che l’aggiudicataria ha fornito informazioni fuorvianti sugli elementi tariffari (ecotassa e adeguamento ISTAT 2025) nella propria offerta, il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che tali informazioni abbiano influito in modo determinante sull’aggiudicazione, basata su una perizia tecnica circa la maggiore convenienza economica della proposta. Di conseguenza, è stata rigettata anche la domanda risarcitoria di CSA s.r.l., operatore secondo classificato.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR prende atto che, essendo il contratto di appalto ormai integralmente eseguito, l’annullamento degli atti impugnati sarebbe privo di utilità concreta (improcedibilità della domanda annullatoria). Tuttavia, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., è stato esaminato se sussistesse il diritto di CSA s.r.l. al risarcimento del danno per asserita illegittimità dell’operato amministrativo. Il Tribunale ha rilevato che, sebbene RIDA Ambiente abbia fornito dichiarazioni non corrette circa la composizione della propria tariffa (falsamente indicate come comprensive di ecotassa e adeguamento ISTAT 2025), tali informazioni non sono state ritenute determinanti ai fini dell’aggiudicazione: la stazione appaltante, infatti, ha basato la propria scelta su una valutazione comparativa dei costi totali (inclusivi di trasporto) da cui RIDA risultava comunque più conveniente. L’onere della prova sull’incidenza delle informazioni fuorvianti spettava a CSA, che non lo ha assolto. Non potendo accertarsi un nesso causale tra l’irregolarità e la perdita di chance per la ricorrente, la domanda risarcitoria è stata conseguentemente rigettata. Sono state inoltre accolte le eccezioni di carenza di legittimazione passiva di Regione Lazio e Comune di Formia. Le spese sono state compensate per la particolarità della causa.