04/06/2026
Art. 41Art. 71Art. 90Art. 101Art. 108Art. 110Art. 120

Legittimità dell’esclusione per applicazione errata del ribasso e indeterminatezza dell’offerta economica in gara d’appalto per servizi sociali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio – Sez. Latina ha respinto il ricorso proposto da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) escluso da una procedura di gara per l'affidamento di un servizio socio-assistenziale. L’esclusione era motivata dall’applicazione errata del ribasso percentuale sull’importo a base di gara: il concorrente aveva applicato il ribasso solo sulla quota al netto dei costi della manodopera (ritenuti 'non ribassabili'), invece che sull’intero importo, come richiesto dalla lex specialis. Il Tribunale ha confermato che la corretta applicazione del ribasso doveva avvenire sull’intero importo comprensivo della manodopera, ritenendo infondate le contestazioni del RTI sia sotto il profilo della chiarezza delle regole di gara sia con riferimento ai principi di favor partecipationis e legittimo affidamento.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma che la lex specialis di gara, in conformità all’art. 41, comma 14, del Codice degli Appalti, richiedeva l’indicazione separata dei costi della manodopera, ma non autorizzava a estrometterli dalla base di calcolo del ribasso. Solo gli oneri per la sicurezza andavano esclusi espressamente e in modo tassativo. L’operatore economico, quale soggetto professionale, era tenuto a calcolare il ribasso sull’intero importo a base d’asta. L’applicazione del ribasso solo sulla porzione residua (al netto della manodopera) ha comportato un’offerta indeterminata, non conforme e modificabile solo in modo sostanziale e illecito ex post. Il TAR esclude la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in tale situazione, dato che un chiarimento avrebbe comportato la modifica dell’offerta economica; la stazione appaltante non può intervenire per correggere offerte prive di determinatezza, in ossequio alla par condicio. Non trova accoglimento la richiesta di riparametrazione né il richiamo ai principi di economicità o al favor partecipationis: la regola prevalente, in linea con la giurisprudenza amministrativa e le interpretazioni dell’ANAC, è che i costi della manodopera siano solo evidenziati ma restino nella base soggetta a ribasso. Di qui la legittimità dell’esclusione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

È il riferimento normativo per la disciplina della progettazione e, specificamente, per il comma 14 che impone l’indicazione separata dei costi della manodopera e della sicurezza, ma afferma che detti costi vanno ricompresi nell’importo soggetto a ribasso, salvo specifiche distinte esclusioni (solo per la sicurezza, nel caso di specie). Il tribunale ribadisce che la lex specialis ha recepito tale impostazione e non consentiva l’esclusione della manodopera dal ribasso.

Articolo 71

Richiamato per la legittimità della procedura aperta applicata dal Comune di Formia, ma non al centro delle motivazioni decisorie: la procedura seguita era conforme alla disciplina generale del Codice per la partecipazione aperta agli operatori.

Articolo 90

Invocato per la regolarità delle comunicazioni di esclusione e delle determinazioni di gara. È parte del quadro procedurale, ma non oggetto di contestazione specifica da parte del ricorrente.

Articolo 101

La ricorrente chiedeva l’applicazione del soccorso istruttorio sui presunti dubbi interpretativi; il tribunale esclude che il soccorso possa essere utilizzato per modificare o riparametrare l’offerta economica presentata in modo indeterminato, ribadendo che i chiarimenti ammessi dalla norma non possono comportare modifiche sostanziali dell’offerta.

Articolo 108

Norma di sfondo per la disciplina delle offerte economicamente più vantaggiose e gli obblighi di indicazione separata dei costi della manodopera e sicurezza. La sentenza richiama l’art. 108, comma 9, quale fondamento della richiesta di separata indicazione dei costi, ma ribadisce che ciò non consente agli operatori di escludere tali costi dalla base ribassabile.

Articolo 110

Norma applicata nella fase di verifica di anomalia delle offerte: la stazione appaltante ha attivato la verifica sull’offerta della ricorrente, ritenuta potenzialmente anomala per via del calcolo errato del ribasso. Le motivazioni della sentenza si intrecciano con la corretta applicazione della disciplina sulle offerte anormalmente basse.

Articolo 120

Richiamato incidentalmente per la durata dell’appalto e le eventuali opzioni di proroga, ma non assume rilievo diretto rispetto alle motivazioni decisorie del TAR in ordine all’esclusione dell’offerta.

Articoli di riferimento