Validità dell’esclusione di un raggruppamento temporaneo per cause di esclusione automatica e limiti alla sostituzione dei partecipanti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un raggruppamento di imprese escluso da una gara pubblica per violazioni fiscali gravi accertate definitive di uno dei suoi membri. La possibilità di sostituire il membro escluso è stata ritenuta inapplicabile poiché la comunicazione e le misure dovevano essere adottate prima della presentazione dell'offerta. La ricorrente che si era classificata seconda ha perso interesse a proseguire dopo che il Comune ha annullato l’aggiudicazione originaria e la nuova aggiudicazione è stata confermata in favore del raggruppamento inizialmente escluso, coerentemente con il quadro normativo vigente e la giurisprudenza europea.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese che partecipano a gare pubbliche, se uno dei partecipanti è colpito da una causa di esclusione automatica – in questo caso violazioni fiscali gravi ed accertate – il raggruppamento deve comunicare tale circostanza alla stazione appaltante prima della presentazione dell’offerta e dimostrare di aver adottato tempestivamente le misure di estromissione o sostituzione del partecipante non idoneo, come previsto dall’art. 97 del d.lgs. 36/2023. Nel caso in esame, essendo la violazione esistente prima della presentazione dell’offerta e non comunicata, le misure adottate successivamente sono state considerate intempestive. La stazione appaltante ha quindi proceduto all’esclusione del raggruppamento e all’annullamento dell’aggiudicazione in autotutela, conformandosi a un obbligo di esclusione vincolata derivante dall’art. 94 comma 6. Il ricorso è stato dunque rigettato, e la ricorrente seconda classificata ha perso interesse a procedere dopo la conferma dell’aggiudicazione. La sentenza riafferma il principio di autoresponsabilità e veridicità delle dichiarazioni nelle gare pubbliche, ribadisce la rilevanza delle tempistiche previste dall’art. 97 per la sostituzione dei partecipanti al raggruppamento, e conferma la conformità di tale normativa a principi di diritto europeo, in particolare alla direttiva 2014/14/UE e alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 94 è stato applicato per giustificare l’esclusione automatica dalla gara del raggruppamento a causa della presenza in capo ad uno dei partecipanti (Effebi S.r.l.) di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate. L’obbligo di esclusione è vincolante e ha determinato l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
L’articolo 95, pur citato come riferimento alle cause di esclusione non automatica, non è stato direttamente applicato nella sentenza, che si è focalizzata sull’esclusione automatica (art. 94).
L’articolo 97 è stato centrale per valutare la possibilità di sostituzione del partecipante al raggruppamento colpito da causa di esclusione. La sentenza ha confermato che la sostituzione può essere valida solo se la causa di esclusione è stata comunicata e le misure adottate prima della presentazione dell’offerta (comma 1), mentre nel caso in esame questa condizione non era stata rispettata, portando all’esclusione del raggruppamento. La disciplina secondo cui la sostituzione tardiva fosse intempestiva e quindi inammissibile è stata ritenuta conforme alla normativa italiana e ai principi europei.



