Gara per il servizio RSU del Comune di Terracina: legittimità dell’aggiudicazione a Super Eco S.r.l. e rigetto del ricorso di De Vizia Transfer S.p.A.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio, sede di Latina, ha respinto il ricorso principale presentato da De Vizia Transfer S.p.A., secondo classificata, contro l’aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Terracina alla Super Eco S.r.l. Tutte le censure della ricorrente, relative a presunte violazioni del disciplinare di gara e di norme del Codice degli Appalti, sono state giudicate infondate. Di conseguenza, è stato dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Super Eco volto all’esclusione di De Vizia Transfer S.p.A. dalla gara, in quanto privo di interesse dopo l’esito del ricorso principale. Le spese di giudizio sono state poste a carico della società ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su un esame puntuale delle doglianze avanzate da De Vizia Transfer S.p.A., relative a difetti nella documentazione di gara, utilizzabilità del soccorso istruttorio, presunta anomalia e inadeguatezza dell’offerta di Super Eco S.r.l., e violazioni in materia di requisiti professionali e tecnici. Il TAR ha chiarito che il contratto di avvalimento presentato da Super Eco era conforme ai requisiti minimi, la correzione al Piano Economico-Finanziario era solo una rettifica materiale e non una modifica sostanziale dell’offerta, e che la verifica di anomalia sui costi del personale era stata svolta in modo approfondito da RUP e Commissione. Inoltre, la lex specialis (regolamento di gara) lasciava agli operatori libertà organizzativa nei limiti dei requisiti minimi. La posizione della ricorrente, secondo cui l’offerta della controinteressata era peggiorativa o non conforme, non ha trovato riscontro nell’istruttoria amministrativa né nei documenti di gara. Il TAR ha quindi respinto tutte le censure principali riconoscendo la legittimità della condotta della Stazione Appaltante e dell’aggiudicazione. Per economia processuale, è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale di Super Eco, che aveva senso solo in caso di accoglimento del ricorso principale.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente per contestare la congruità e la sostenibilità dei ribassi sui costi del personale. Il TAR chiarisce che la lex specialis consentiva libertà organizzativa ai concorrenti e che i parametri di personale erano solo stime, confermando che la riduzione dei costi era giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale, così come previsto dall'art. 41 comma 14.
Richiamato nella comunicazione dell’esito positivo della verifica dei requisiti generali (assenza di cause di esclusione automatica) della società aggiudicataria. La sentenza considera regolare questa verifica, respingendo le doglianze della ricorrente.
Invocato per contestare la possibilità di modificare/integrare documentazione mediante soccorso istruttorio. Il TAR ribadisce che il soccorso istruttorio è ammesso solo per sanare carenze documentali non sostanziali e non per modificare elementi essenziali dell’offerta tecnica o economica; nel caso di specie, la correzione apportata era una semplice rettifica materiale, ammessa dalla disciplina vigente.
Centrale nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nella verifica della presunta anomalia dei costi. La sentenza espone come la stazione appaltante abbia richiesto e ottenuto giustificazioni dettagliate sulla congruità e sostenibilità dell’offerta di Super Eco, concludendo che la verifica di anomalia è stata svolta in piena conformità all’articolo 110, escludendo irregolarità o difetto di istruttoria.



