09/05/2026
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 5Art. 17Art. 41Art. 90Art. 95Art. 98Art. 108Art. 110Art. 113Art. 127Art. 130

Esclusione legittima dalla gara per carenza dei requisiti di esecuzione: il caso dell’appalto per la refezione scolastica a Sezze

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio – Latina ha respinto il ricorso principale della società Dussmann Service s.r.l., esclusa dalla gara per la refezione scolastica di Sezze per mancata dimostrazione dell’effettiva e tempestiva disponibilità di un centro di cottura principale idoneo e di un centro di cottura emergenziale, come richiesti dalla lex specialis e dal capitolato. Il giudice ha ritenuto corretta la verifica da parte della stazione appaltante svolta dopo la proposta di aggiudicazione, in quanto la disponibilità dei centri di cottura è un requisito di esecuzione, che deve essere effettivo e verificabile prima dell’aggiudicazione definitiva, per garantire la continuità e tempestività del servizio pubblico scolastico. Una mera dichiarazione di futura disponibilità di impianti non è sufficiente. È stata dichiarata inammissibile ogni ulteriore doglianza volta a sollecitare la riedizione della gara o l’esclusione della concorrente aggiudicataria, in quanto la ricorrente non ha più titolo a contestare la procedura dopo la legittima esclusione. Il ricorso incidentale di Bioristoro Italia s.r.l. è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla distinzione tra requisiti di partecipazione (da possedersi al momento della presentazione dell’offerta) e requisiti di esecuzione (che devono essere effettivamente in possesso dell’offerente prescelto prima della stipula del contratto). Nel caso di specie, il possesso di un centro di cottura funzionante e idoneo era chiaramente previsto dalla lex specialis come requisito da comprovare in fase di verifica successiva alla proposta di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante ha quindi correttamente richiesto la documentazione a Dussmann Service dopo la proposta di aggiudicazione, ma questa ha fornito titoli e dichiarazioni insufficienti, risultando priva di un centro di cottura realmente operativo e disponibile, e di un centro emergenziale effettivamente utilizzabile nei tempi richiesti. Ciò avrebbe potuto compromettere l’esecuzione immediata del servizio all’avvio dell’anno scolastico. Alla luce dei principi di risultato, buon andamento e tutela dell’interesse pubblico, la verifica dei requisiti è stata anticipata alla fase antecedente l’aggiudicazione definitiva, secondo il nuovo dettato dell’art. 17, d.lgs. 36/2023. Viene ribadito che l’interesse alla riedizione della gara non sussiste in capo a chi sia stato escluso legittimamente: solo una società rimasta nella procedura può contestare l’ammissione di altri. La sentenza rispetta l’innovazione procedurale introdotta dal nuovo Codice degli appalti e valorizza la concretezza e tempestività dell’azione amministrativa nella fornitura di servizi pubblici essenziali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato ha guidato la decisione sull’esclusione: la stazione appaltante doveva assicurare che il servizio di refezione fosse attivabile in tempo utile, con mezzi realmente disponibili e idonei, senza rischiare interruzioni o inefficienze, come richiesto dall’art. 1 del Codice appalti.

Articolo 2

Il principio della fiducia tra amministrazione e operatori economici è stato considerato in relazione alla responsabilità amministrativa e alla necessità di un’azione tempestiva e fondata su atti e dichiarazioni oggettivamente controllabili. Tuttavia, la fiducia è stata posta in secondo piano di fronte all’accertamento della effettiva capacità esecutiva.

Articolo 3

Il giudice ha valutato il rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e imparzialità nella verifica dei requisiti esecutivi: entrambi gli operatori sono stati sottoposti alle stesse regole e controlli, salvaguardando l’accesso equo al mercato.

Articolo 5

Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è stato richiamato dalle parti, ma il TAR ha ritenuto che non vi fosse affidamento meritevole di tutela in favore di Dussmann, poiché la mancanza dei requisiti era oggettiva e tempestivamente rilevata dalla stazione appaltante, che ha agito con trasparenza e correttezza, senza pregiudicare illegittimamente l’operatore.

Articolo 17

Determinante l’applicazione dell’art. 17, che prevede oggi che la verifica dei requisiti di esecuzione avvenga tra la fase di proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione stessa. La stazione appaltante ha legittimamente proceduto a tale verifica prima della stipula del contratto, rifiutando l’aggiudicazione ove i requisiti non fossero effettivi.

Articolo 41

L’articolo è stato indirettamente richiamato nel valutare i livelli di progettazione, la necessità di strutture idonee e pronte all’uso e il rispetto degli standard tecnici per garantire la qualità e la sicurezza della refezione scolastica, quali presupposti degli atti di gara e dei requisiti di esecuzione.

Articolo 90

L’articolo è stato applicato nella fase di comunicazione degli esiti di gara e dell’esclusione, garantendo la trasparenza delle procedure e il diritto di informazione degli operatori.

Articolo 95

L’articolo sulle cause di esclusione non automatica è stato invocato nel ricorso incidentale e nella valutazione della correttezza dell’operato delle parti, ma non è stato applicato direttamente come causa di esclusione automatica nel caso concreto.

Articolo 98

Il tema dell’illecito professionale grave è stato oggetto di contestazione nell’ambito dei motivi di esclusione e dei relativi accertamenti sulle dichiarazioni rese dagli operatori, ma non si è tradotto in una causa diretta di esclusione nel caso di specie.

Articolo 108

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fondato su qualità/prezzo, ha costituito la base della selezione e delle valutazioni sia della commissione di gara sia del giudice nel giudicare la congruenza delle offerte e la legittimità delle esclusioni.

Articolo 110

La verifica di congruità delle offerte e della sostenibilità (compresi i tempi di attivazione dei centri di cottura) rientra nell’ambito delle valutazioni richieste dall’articolo; tuttavia, la carenza riscontrata era di carattere oggettivo e strutturale, non solo economico.

Articolo 113

L’articolo giustifica e disciplina la possibilità per la stazione appaltante di richiedere requisiti specifici di esecuzione – come la disponibilità di centri di cottura idonei – da verificarsi prima dell’aggiudicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità.

Articolo 127

Le regole speciali per i servizi sociali hanno guidato la procedura di gara, assicurando che i requisiti di pubblicità, trasparenza e competitività fossero rispettati anche nel settore oggetto dell’appalto (mensa scolastica e centro diurno disabili).

Articolo 130

L’articolo ha orientato la valutazione tecnica e qualitativa delle offerte e la formulazione dei requisiti nei documenti di gara, assicurando che la qualità della ristorazione fosse elemento centrale nell’assegnazione e nell’esecuzione dell’appalto.

Articoli di riferimento