Annullamento della delibera per mancata trasparenza e corretta istruttoria nella selezione del promotore in project financing per concessione demaniale marittima
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio, Sezione di Latina, ha annullato la delibera con cui il Comune di Gaeta aveva scelto la proposta della Thor s.r.l. quale base di gara per la concessione di uno stabilimento balneare tramite project financing, in danno della precedente concessionaria. Il Tribunale ha riscontrato la violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e imparzialità nella fase di selezione del promotore, evidenziando la mancata pubblicità dei criteri di scelta e l’assenza di effettiva interlocuzione tra amministrazione e proponenti. Inoltre, ha censurato l’omessa verifica della fattibilità economica e tecnica della proposta prescelta. La sentenza sottolinea che anche le fasi discrezionali e procedimentalizzate, come quella di individuazione del promotore, sono soggette al rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa, pena nullità degli atti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sulla necessità che, nell’ambito delle procedure di project financing per l’affidamento di concessioni demaniali, l’amministrazione rispetti i principi di trasparenza, par condicio, imparzialità e pubblicità. Benché la fase di individuazione del promotore sia caratterizzata da ampia discrezionalità, essa resta procedimentalizzata e vincolata ai principi generali dell’attività amministrativa. Nel caso di specie, il Comune di Gaeta non ha reso pubblici i criteri specifici di valutazione né ha dato comunicazione agli operatori dell’esistenza di proposte concorrenti e delle motivazioni alla base della preferenza accordata. Inoltre, non è stata dimostrata una adeguata istruttoria sul piano economico-finanziario della proposta prescelta. Il TAR, richiamando sia la disciplina del Codice degli Appalti (d.lgs 36/2023), sia la giurisprudenza, ribadisce che simili omissioni ledono le possibilità concorrenziali e la credibilità della procedura, determinando l’illegittimità dell’atto conclusivo. L’annullamento della delibera comporta la necessità per il Comune di ripetere la procedura rispettando i detti principi e garantendo un confronto effettivo e trasparente fra proponenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1, che sancisce il principio del risultato e la necessità di operare nella trasparenza e nella concorrenza, è stato richiamato per rimarcare l’obbligo dell’amministrazione di perseguire il miglior interesse pubblico anche nelle fasi preparatorie, garantendo procedure trasparenti e verificabili, requisito assente nella selezione del promotore.
Il principio della fiducia è stato valorizzato per affermare che la legittimità e la trasparenza dell’operato amministrativo rafforzano il patto fiduciario tra amministrazione e operatori, patto leso dalla mancata pubblicità, dalla scarsa interlocuzione e dall’assenza di motivazioni chiare nella selezione del promotore.
Tale articolo è stato centrale per giustificare la necessità, anche nella fase di selezione del promotore nel project financing, di assicurare condizioni di accesso non discriminatorie, pubblicità degli atti e trasparenza, così da garantire la reale contendibilità della procedura e la parità di opportunità fra i soggetti interessati.
L’articolo 175 è stato utilizzato per sottolineare che, anche nel partenariato pubblico-privato, l’ente concedente è tenuto a una valutazione preliminare seria e motivata della convenienza e della fattibilità delle proposte, con controllo e verifica concreta dei rischi, della sostenibilità finanziaria e dell’innovazione. La sentenza censura l’assenza di un controllo effettivo sul piano economico-finanziario della proposta scelta.
È la norma specificamente applicata, poiché disciplina la procedura di affidamento tramite project financing. Il TAR ha sottolineato che, già nella versione vigente all’epoca dei fatti, l’articolo imponeva trasparenza, pubblicità dei criteri e dialogo effettivo tra amministrazione e proponenti nella selezione del promotore. L’omissione di questi passaggi ha determinato un vizio procedurale insanabile, rendendo illegittima la scelta operata dall’ente.



