11/04/2026
Art. 110

Esclusione per offerta sotto i minimi salariali e compensazione indebita degli oneri previdenziali: la legittimità della stazione appaltante

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società Raggio di Sole, esclusa da una gara per la gestione dell'asilo nido comunale di Itri, poiché la sua offerta aveva indicato oneri previdenziali e assicurativi pari a zero, motivando ciò con la compensazione mediante crediti fiscali. La stazione appaltante ha ritenuto che così il costo del personale fosse inferiore ai minimi tabellari previsti dalla legge e ha escluso l'operatore ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. 36/2023. Il giudice ha confermato la correttezza dell’operato della SA, ribadendo che la compensazione con crediti esterni non è ammissibile nella verifica di congruità dell’offerta e che la motivazione dell’esclusione è stata adeguata. I motivi aggiunti volti a contestare la partecipazione dell’aggiudicatario sono stati dichiarati inammissibili, poiché l’esclusione priva il ricorrente della legittimazione ad agire su questioni relative agli altri concorrenti.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione di Raggio di Sole perché il costo del personale indicato nell’offerta era inferiore ai minimi retributivi previsti dalle tabelle ministeriali; la società aveva azzerato la voce degli oneri previdenziali e assicurativi sostenendo che avrebbe utilizzato crediti fiscali per compensarli. Tuttavia, il giudice ha chiarito che la compensazione di costi interni all’offerta può avvenire solo tra voci generate all’interno della stessa, mentre la compensazione con crediti esterni (come crediti IVA maturati verso l’Agenzia delle Entrate) non è ammissibile e viola la par condicio tra operatori, favorendo offerte predatorie e non sostenibili. La SA ha fornito una motivazione dettagliata e l’assegnazione di sei giorni per rispondere ai chiarimenti è stata considerata congrua e conforme alla lex specialis di gara. Essendo stata legittimamente esclusa, la ricorrente ha perso la legittimazione a contestare la posizione degli altri concorrenti. La domanda di accesso agli atti è stata dichiarata improcedibile, avendo la SA successivamente istruito il rilascio della documentazione richiesta. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L'articolo 110 è stato applicato per valutare la congruità dell’offerta della ricorrente. In particolare, il comma 5, lettera d), prevede l'esclusione delle offerte in cui il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali indicati dalle tabelle ministeriali. La stazione appaltante, riscontrando che Raggio di Sole aveva azzerato la voce oneri previdenziali e assicurativi senza giustificazioni giuridicamente valide, ha escluso l'offerta ritenendola anormalmente bassa. Il giudice ha confermato che le spiegazioni fornite — basate su compensazioni esterne al contratto — non sono ammissibili ai fini della giustificazione dei costi di personale nei contratti pubblici, ritenendo corretta e ben motivata l’applicazione dell’art. 110.

Articoli di riferimento