11/05/2026
Art. 120Art. 193

Affidamento delle concessioni demaniali marittime tramite project financing nel Comune di Gaeta: nullità delle delibere per violazione dei principi unionali e irregolarità nella procedura

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio – Latina, Sezione Seconda, ha annullato numerose deliberazioni del Comune di Gaeta relative all’affidamento delle concessioni demaniali marittime tramite project financing e la nota comunale di proroga generalizzata delle concessioni, su ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il giudice ha riscontrato che le procedure adottate dal Comune non rispettavano i principi unionali di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, sia nella fase di valutazione delle proposte sia mediante la concessione di proroghe generalizzate non giustificate. Il TAR ha inoltre individuato carenze istruttorie e motivazionali nei provvedimenti impugnati e ha chiarito che il project financing, seppur astrattamente utilizzabile, deve essere applicato con severo rispetto delle regole di evidenza pubblica e con motivazioni trasparenti sull'interesse pubblico. È stato disposto l’annullamento degli atti e la riedizione delle procedure secondo le regole conformi ai principi unionali e nazionali.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la complessa tematica dell’affidamento di concessioni demaniali marittime, esaminando la compatibilità della procedura di project financing (finanza di progetto) con le norme europee e nazionali sul corretto funzionamento del mercato e della concorrenza. Il TAR ha ritenuto che il Comune di Gaeta abbia applicato impropriamente il modello del project financing, in particolare: (i) approvando in blocco proposte per lo più provenienti dai concessionari uscenti, senza adeguata pubblicità dei criteri di selezione e senza effettiva apertura al mercato; (ii) adottando delibere motivate in modo generico e non sorrette da una reale valutazione dell’interesse pubblico, limitandosi a ripetere formule standard e a giustificare le assegnazioni solo in base alla fattibilità tecnica ed economica dei progetti, senza reale confronto competitivo. Il TAR rileva inoltre che l’adozione della nota di proroga generalizzata di tutte le concessioni esistenti, motivata solo dal presunto avvio delle procedure, costituisce una violazione dei principi comunitari e della giurisprudenza costante (anche della Corte di Giustizia UE). Nonostante la possibilità astratta di utilizzare il project financing anche per le concessioni balneari, tale strumento deve essere utilizzato con rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e parità di trattamento. Nel caso di specie, i processi selettivi sono stati giudicati chiusi e viziati, in quanto non hanno favorito un confronto concorrenziale effettivo, né hanno garantito una reale apertura del mercato delle concessioni. Il TAR, pertanto, annulla le delibere impugnate e la nota di proroga, ordinando la riedizione delle procedure secondo i principi conformativi espressi nella motivazione. Le spese sono compensate tra le parti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 120

L’articolo 120 viene citato indirettamente come riferimento per la nozione di 'proroga tecnica' nelle concessioni demaniali; il TAR precisa che una tale proroga è ammissibile solo se giustificata da specifiche ragioni oggettive e limitata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara. Nel caso di specie, la proroga disposta dal Comune non rispettava tali condizioni e si è qualificata come una proroga generalizzata e non tecnica, non conforme alla disciplina di flessibilità e trasparenza propria delle modifiche contrattuali nei contratti pubblici.

Articolo 193

L’articolo 193 rappresenta il cuore giuridico della controversia, in quanto disciplina la procedura di affidamento tramite project financing anche su iniziativa privata. Il TAR dichiara che, pur essendo questa procedura teoricamente applicabile alle concessioni demaniali marittime, nel caso concreto non sono stati rispettati i principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza imposti tanto dalla normativa nazionale quanto da quella unionale. Il ricorso ex art. 193 si è infatti tradotto nel consolidamento delle posizioni dei concessionari uscenti senza adeguata apertura al mercato, e in valutazioni d’interesse pubblico generiche. Inoltre, il giudice sottolinea come il semplice avvio della procedura di project financing (ad esempio con la delibera di interesse pubblico) non giustifichi la proroga delle concessioni già scadute e non sostituisce la necessità di una selezione aperta e competitiva, come richiesto sia dall’art. 193 sia dal diritto europeo di settore.

Articoli di riferimento