Legittimità dell’esclusione automatica delle offerte anomale in gare sotto soglia comunitaria: rigetto del ricorso di Impregetal S.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio, Latina ha respinto il ricorso presentato da Impregetal S.r.l. contro la sua esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori di rigenerazione urbana della Borgata Campoverde. La società contestava l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, la rettifica della soglia di anomalia e l’omessa valutazione delle proprie giustificazioni. Il Tribunale ha però ritenuto pienamente legittima la condotta della stazione appaltante: la procedura era soggetta, per legge e per disciplina di gara, all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 del Codice degli Appalti, non trovando pertanto applicazione il contraddittorio dell’art. 110. La rettifica della soglia è stata considerata un corretto esercizio di autotutela e non si è ravvisata alcuna lesione del legittimo affidamento. Sono state confermate l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione all’Ottavi Costruzioni s.r.l.
Spiegazione Dettagliata
La decisione muove dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile: in appalti di lavori di importo inferiore alle soglie UE, aggiudicati al minor prezzo e senza interesse transfrontaliero, la legge (art. 54 d.lgs. 36/2023) impone l’esclusione automatica delle offerte anomale. La stazione appaltante, dopo un errore materiale nel calcolo della soglia di anomalia, ha corretto la soglia applicando il metodo previsto dal disciplinare e dal Codice. Erroneamente era stato attivato il subprocedimento di verifica delle giustificazioni (art. 110), ma la Commissione ha sanato con il verbale successivo e applicato l’esclusione automatica secondo il meccanismo obbligatorio. Il TAR sottolinea che il contraddittorio ex art. 110 è escluso nei casi coperti dall’art. 54 e che l’affidamento della ricorrente a un procedimento errato non è giuridicamente protetto. Non vi sono vizi nelle comunicazioni né nella lex specialis tali da inficiare la procedura. Sono perciò infondate tutte le censure, sia sulle norme di gara sia sui profili di autotutela e trasparenza, e il ricorso viene respinto con condanna alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione del legittimo affidamento; il TAR chiarisce che la tutela dell’affidamento non copre il caso in cui l’operatore conti su una procedura (valutazione giustificazioni ex art. 110) non applicabile ex lege. La legittima correzione procedurale non viola i principi di buona fede o affidamento qualora sia ripristinata la legalità e la correttezza del procedimento di gara.
Richiamato per definire la soglia di rilevanza europea di € 5.382.000, per accertare che l’appalto fosse sotto soglia e dunque rientrante nell’ambito operativo dell’art. 54 sull’esclusione automatica delle offerte anomale.
Norma cardine della decisione: impone l’esclusione automatica delle offerte anomale in procedure sotto soglia europea con più di cinque partecipanti, derogando al contraddittorio previsto dall’art. 110. Il TAR ritiene che la stazione appaltante correttamente si sia uniformata alla previsione, sia nella disciplina di gara sia nell’applicazione pratica, e che la successiva rettifica procedurale in autotutela fosse doverosa.
Richiamato per la qualificazione della procedura come 'procedura aperta', ossia tipologia in cui tutte le condizioni dell’art. 54 si sono effettivamente realizzate (gara aperta a tutti, oltre 5 offerte, soglia sotto i limiti UE).
Centrale per la legittimità della comunicazione di esclusione trasmessa alla ricorrente: il Comune ha correttamente informato Impregetal S.r.l. nei termini e modi previsti, senza che vi siano state omissioni rilevanti.
Disciplinante il contraddittorio per la verifica delle offerte anormalmente basse, viene ritenuto inapplicabile nei casi in cui l’art. 54 impone l’esclusione automatica, come accaduto nel caso di specie. Il TAR conferma l’interpretazione secondo cui l’attivazione erronea del contraddittorio non fonda alcuna legittima pretesa della ricorrente.



