Gara d'appalto servizi SAI Comune di Minturno: legittima l'aggiudicazione al RTI "I Colori della Solidarietà". Rigetto ricorso Arteinsieme
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio-Latina, sez. I, respinge il ricorso di Arteinsieme Società Cooperativa Sociale contro l'aggiudicazione dell’appalto per i servizi SAI del Comune di Minturno, confermando la regolarità della procedura e dei requisiti in capo al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) vincitore, “I Colori della Solidarietà”, e dichiarando inammissibili o infondati i motivi aggiunti della ricorrente. Il ricorso incidentale proposto dal RTI aggiudicatario viene dichiarato improcedibile. Arteinsieme è condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato numerose censure su presunti vizi della procedura di gara. In particolare, la ricorrente contestava la sussistenza dei requisiti professionali e finanziari in capo alla mandante del RTI aggiudicatario, la legittimità di alcune clausole della lex specialis sul possesso dei requisiti nei raggruppamenti, la mancata indicazione di oneri di sicurezza e la conformità tecnica dell’offerta vincente. Il Tribunale ha stabilito che: (a) la mancata iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali non è motivo di esclusione poiché, dopo l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non vi è più obbligo per le cooperative sociali nel Lazio di iscriversi a tale Albo; (b) il requisito di idoneità professionale e congruenza dell’oggetto sociale deve essere valutato in concreto, a prescindere dal codice ATECO, che ha valore solo statistico; (c) la capacità economica deve essere valutata complessivamente sul raggruppamento, non sulle singole imprese; (d) la regola della corrispondenza tra quote di qualificazione/esecuzione vale solo per lavori, non per servizi, salvo diversa previsione della lex specialis; (e) la mancata indicazione analitica degli oneri per la sicurezza non comporta esclusione, trattandosi di gara su offerta tecnica, con i costi inclusi tra i costi indiretti, come previsto dai documenti di gara; (f) la contestazione della valutazione tecnica non supera il livello di «macroscopica illegittimità» e la ricorrente non ha dimostrato che un diverso punteggio le sarebbe stato utile (assenza della prova di resistenza). I motivi aggiunti successivi sono inammissibili per violazione del principio di consumazione del potere di impugnazione e per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a fatti riguardanti la fase esecutiva del contratto. Il ricorso incidentale del RTI aggiudicatario diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In conclusione, il TAR conferma l’aggiudicazione, respinge il ricorso principale e aggiunto, dichiara inammissibili gli ulteriori motivi e condanna Arteinsieme alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio dell’immodificabilità dell’offerta e la sequenza formale delle fasi di gara e stipula sono stati richiamati nei motivi aggiunti sui presunti mutamenti dell’offerta in fase di esecuzione. Il TAR afferma che le vicende post-stipula sono di competenza del giudice ordinario, non rientrando nella giurisdizione amministrativa prevista dall’art. 17.
L’articolo disciplina la partecipazione dei raggruppamenti temporanei. Il TAR rileva che la capacità economico-finanziaria e tecnica può essere posseduta complessivamente dal raggruppamento (comma 11), e che la responsabilità è solidale. La lex specialis può regolare la dimostrazione dei requisiti tecnici (comma 2, 11), legittimando la clausola che permette la dimostrazione di servizi analoghi da parte di una sola impresa del RTI.
Il TAR richiama implicitamente l’art. 70 nel valutare la legittimità della procedura aperta scelta dal Comune e nel chiarire che la valutazione della conformità tecnico-formale dell’offerta e l’attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione, salvi i casi di evidente illogicità.
L’articolo è citato per confermare che la procedura di gara si è svolta secondo le regole della procedura aperta, consentendo la massima partecipazione e trasparenza, e che i termini e le modalità di partecipazione sono stati rispettati.
L’articolo è chiamato in causa nelle censure di Arteinsieme riguardo alle cause di esclusione automatica, come l’asserita falsità delle dichiarazioni rese dalla mandante del RTI. Il TAR risponde che non vi sono false dichiarazioni o cause di esclusione automatica ex art. 94, poiché la mandante era regolarmente iscritta al RUNTS.
Richiamato in relazione alle presunte irregolarità professionali e all’affidabilità della mandante, il TAR ribadisce che nessuno degli elementi presentati integra i gravi illeciti professionali o le infrazioni rilevanti per l’esclusione non automatica previsti dalla norma.
Invocato con riguardo alle contestazioni di affidabilità e corretta dichiarazione, il TAR afferma che non sono emersi profili di esclusione né ex art. 94 né ex art. 95 e che nessun provvedimento formale di esclusione era astrattamente giustificato ex art. 96.
L’articolo esplicita i requisiti di ordine speciale – idoneità professionale, capacità finanziaria e tecnica. Il TAR ne fa applicazione escludendo che i codici ATECO siano decisivi per la verifica dell’idoneità, che va valutata in concreto attraverso statuto e oggetto sociale, e che l’iscrizione al RUNTS è congrua per le cooperative sociali laziali dopo il 2022.
L’articolo è richiamato per il tema del soccorso istruttorio e l’integrazione documentale. Il TAR osserva che la normativa consente di sanare mere irregolarità non essenziali, ma che i documenti richiesti a pena di esclusione risultavano in regola nel caso del RTI aggiudicatario.
Richiamato per la modalità di aggiudicazione (offerta tecnicamente più vantaggiosa) e per la questione sugli oneri di sicurezza. Il TAR chiarisce che la mancata indicazione analitica degli oneri per la sicurezza non comporta esclusione poiché la lex specialis non lo imponeva a pena di esclusione e i costi erano inclusi nei costi indiretti del piano finanziario, in coerenza con la disciplina e la prassi ministeriale interpretativa dell’articolo.



