20/07/2026

Annullamento dell'affidamento del servizio di mensa scolastica per grave sottostima dei costi delle derrate alimentari e ribasso ingiustificato

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio–Latina ha annullato l'affidamento del servizio di refezione e mensa scolastica disposto dal Comune di Ceccano in favore della società Ristorante Lo Scoiattolo s.c.r.l. a causa di una grave sottostima del costo delle derrate alimentari nell'offerta risultata aggiudicataria, che rendevano l'offerta inattendibile e compromettevano la sostenibilità economica della stessa. La sentenza ha riconosciuto la fondatezza delle censure della seconda classificata, Serenissima Ristorazione s.p.a., limitatamente al macroscopico errore di valutazione su tale voce di costo e all'ingiustificato ribasso applicato. Il TAR ha ordinato la rinnovazione della verifica di anomalia dell’offerta e ha rigettato le altre doglianze.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su una puntuale analisi dei motivi di ricorso proposti dalla ditta seconda classificata. Il TAR ha ritenuto che la verifica di anomalia svolta dalla stazione appaltante sull’offerta della vincitrice fosse macroscopicamente viziata in relazione alla sottostima del costo delle derrate alimentari (stimato in €1,20 a pasto a fronte di valori noti di mercato superiori, specie per prodotti biologici). Tale errore, comprovato da dati oggettivi e parametri ministeriali e di settore, ha portato a una carenza istruttoria e motivazionale da parte della stazione appaltante, che non si è adeguatamente confrontata con il dato obiettivo del costo delle materie prime. Il giudice amministrativo, pur riconoscendo l’ampio margine di discrezionalità tecnica in sede di giudizio sulla congruità dell’offerta, interviene quando emergano errori evidenti, illogicità o macroscopiche omissioni. Il TAR ha dichiarato fondate e decisive le censure che hanno evidenziato che la sottovalutazione dei costi ha inciso anche sull'entità del ribasso (15,13%) e sulla sostenibilità delle migliorie incluse nell'offerta, ordinando l’annullamento dei relativi atti e la rinnovazione della verifica di anomalia. Non accoglie invece le altre censure (sulla manodopera e altre voci minori), ritenute non decisive o non dimostrate. Non vi è stata aggiudicazione automatica alla società ricorrente perché il procedimento deve tornare alla fase di approfondita verifica dell’anomalia.