22/12/2025

Rigetto del ricorso su aggiudicazione servizio rifiuti Comune di Veroli: limiti alle cause di esclusione e sindacato sull’anomalia dell’offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio-Latina ha respinto il ricorso proposto da De Vizia Transfer S.p.A. contro l’aggiudicazione a DM Technology S.r.l. della gara per il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Veroli. Il ricorso, che contestava la tardiva comunicazione dell’aggiudicazione, la mancata esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria per un asserito vizio formale, e l’illegittimità della valutazione di congruità economica, è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile. Il TAR ha stabilito che il ritardo nella comunicazione non invalidava la procedura e che non vi era motivo di escludere l’aggiudicataria, la quale aveva seguito i modelli predisposti dalla stazione appaltante. Quanto alla presunta anomalia dell’offerta, il Tribunale ha rilevato la natura ampiamente discrezionale della relativa valutazione amministrativa, non riscontrando elementi manifestamente illogici o errati. De Vizia Transfer è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la violazione dei termini per la comunicazione dell’aggiudicazione (art. 90 Codice appalti) non comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione stessa, incidendo solo sui termini per l’impugnazione e la stipula del contratto. Quanto alle clausole della lex specialis che prevedevano l’esclusione in caso di mancata dichiarazione di copertura dei costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie, il TAR ha rilevato che si trattava di un refuso inapplicabile agli appalti di servizi, in cui la normativa (art. 41 Codice appalti e Allegato I.7) prevede un solo livello progettuale e non richiede un progetto esecutivo. Di conseguenza, la presentazione dell’offerta secondo il modulo fornito dall’amministrazione non poteva comportare l’esclusione dell’impresa. Quanto alla valutazione di congruità dell’offerta (c.d. anomalia), il Tribunale ha ribadito che il relativo giudizio amministrativo è sindacabile dal giudice solo in caso di manifesta illogicità o errore evidente, non riscontrati nel caso di specie. Non avendo il ricorrente dimostrato vizi clamorosi o macroscopici, le relative censure sono state dichiarate inammissibili o infondate.