23/04/2026

Affidamento diretto del servizio di smaltimento rifiuti nell'ATO di Latina: legittimità della procedura negoziata senza gara per assenza di concorrenza tecnica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso proposto da CSA Servizi Ambientali s.r.l. contro la determinazione con cui Energie Comuni s.r.l. ha affidato a RIDA Ambiente s.r.l. il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati nei Comuni di Sperlonga e Campodimele. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura negoziata senza gara, in quanto, sulla base del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) del Lazio, nell'ATO di Latina l'unico impianto individuato per tale servizio è quello di RIDA Ambiente s.r.l., escludendo dunque la presenza di concorrenza tra operatori. Sono risultate, pertanto, infondate anche le censure relative alla mancata indicazione dell'importo della commessa e alla violazione del principio di prossimità. Il ricorso incidentale di RIDA Ambiente s.r.l. è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul principio della cosiddetta 'ragione più liquida', trattando prioritariamente la questione più semplice: la legittimità della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ex art. 76 d.lgs. 36/2023, per l’assenza di concorrenza dovuta a motivi tecnici. Il Tribunale ha accertato che il vigente PRGR individua esclusivamente l’impianto di RIDA Ambiente s.r.l. come abilitato a trattare i rifiuti in questione nell’ATO di Latina. Pertanto, il Comune non avrebbe potuto rivolgersi ad altra società (quale CSA s.r.l.); non sussistendo, quindi, concorrenza tra operatori, la procedura selettiva pubblica sarebbe stata superflua. Il TAR precisa che solo una modifica del PRGR avrebbe consentito a CSA s.r.l. di essere presa in considerazione per l’affidamento. Di conseguenza, le ulteriori censure (relative all’omessa indicazione dell’importo e alla violazione del principio di prossimità) sono risultate prive di interesse, poiché CSA s.r.l. non poteva in ogni caso aspirare all'affidamento. Parimenti improcedibile è stato dichiarato il ricorso incidentale di RIDA Ambiente s.r.l., il cui interesse dipendeva dall’esistenza di quello principale.