Accesso agli atti di gara negli appalti pubblici: cessazione della materia del contendere per intervenuta pubblicazione della documentazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio sez. Latina ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su ricorso di Unyon Consorzio Stabile Scarl, che chiedeva l’accesso agli atti di gara e alle offerte dell’aggiudicatario dell’appalto integrato “interventi su rete elettrica” presso il Comune di Ponza. La stazione appaltante, successivamente al ricorso, ha reso disponibili tutti gli atti richiesti, così soddisfacendo la pretesa. Il TAR ha quindi definito il processo senza entrare nel merito, condannando la stazione appaltante alle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La controversia nasceva dall’illegittima mancata pubblicazione e disponibilità, al momento della comunicazione di aggiudicazione, della documentazione amministrativa e delle offerte dell’impresa aggiudicataria, in violazione dell’articolo 36 del nuovo codice degli appalti. Il Consorzio secondo classificato ha impugnato tale omissione chiedendo l’accesso agli atti. La stazione appaltante, dopo la proposizione del ricorso, ha provveduto a pubblicare integralmente la documentazione richiesta, determinando così la cessazione della materia del contendere per soddisfacimento degli interessi del ricorrente. Il TAR, rilevando la piena soddisfazione della pretesa, ha dichiarato cessata la materia del contendere e regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale: ha condannato la stazione appaltante e il Comune di Ponza al pagamento delle spese, compensandole invece per le amministrazioni statali non inadempienti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 36 disciplina il diritto di accesso agli atti e alle offerte delle procedure di gara, imponendo alle stazioni appaltanti di rendere tempestivamente disponibili le offerte (tecniche ed economiche) e la documentazione agli offerenti non esclusi tramite piattaforma digitale al momento della comunicazione di aggiudicazione. Il ricorso si fondava sulla violazione di tale obbligo, giacché la stazione appaltante non aveva pubblicato tempestivamente gli atti. Il TAR ha riconosciuto la fondatezza della pretesa alla luce di questa norma, ma ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché l’amministrazione ha successivamente adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo.
L’articolo 50 viene richiamato in sentenza per chiarire che la gara in questione era stata indetta secondo la procedura prevista per appalti pubblici sotto soglia, ossia con specifiche regole di affidamento. Il riferimento delimitava il quadro normativo entro cui si svolgeva la procedura, ma non ha avuto impatto diretto sulla decisione, se non per evidenziare la corretta individuazione della normativa di riferimento per la selezione degli operatori economici.
L’articolo 108 è citato in quanto la gara è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto nel codice per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Questo criterio è rilevante poiché implica l’esistenza di documentazione tecnica ed economica dettagliata, la cui disponibilità per gli altri offerenti è tutelata dall’art. 36. Sebbene il merito della valutazione non sia stato oggetto del giudizio, il richiamo all’art. 108 evidenzia la tipologia della procedura adottata.



