Legittimità dell’esclusione dalla gara per offerta al rialzo e indeterminata: la base d’asta dell’accordo quadro e le regole di presentazione dell’offerta economica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio, sezione di Latina, ha respinto il ricorso di Laghetto Conglomerati s.r.l., confermando la legittimità della sua esclusione dalla gara d’appalto della Provincia di Frosinone per lavori stradali (lotto 3) perché la sua offerta risultava al rialzo rispetto alla base d’asta e indeterminata. Il tribunale ha stabilito che la base d’asta era correttamente individuata in euro 8.600.000,00 (e non nell’importo maggiore comprensivo di possibili proroghe), e che l’offerta doveva essere formulata come ribasso rispetto a tale importo. L’esclusione è legittima sia per il superamento della base d’asta sia per l’incertezza sull’importo effettivo offerto. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha statuito che la Provincia di Frosinone ha legittimamente escluso Laghetto Conglomerati s.r.l. dalla gara, in quanto la sua offerta economica, anziché essere calcolata sulla base d’asta prevista dal bando (8.600.000,00 euro per il quadriennio), si riferiva a un importo superiore (13.975.000,00 euro) che includeva anche eventuali proroghe o ripetizioni del servizio, istituti che configurano distinti e futuri contratti. Secondo il Codice degli Appalti e la lex specialis, il prezzo offerto non può superare l’importo fissato a base di gara (art. 59, comma 4, lett. c)), né può esserci incertezza sulla proposta economica. L’obbligo di indicare, oltre alla percentuale di ribasso, anche l’importo risultante dal ribasso ha una funzione di trasparenza e verifica, ed è coerente con le regole di gara. Il tentativo di Laghetto Conglomerati di valorizzare le migliorie offerte non elimina l’indeterminatezza dell’offerta. Il TAR ha ribadito che l’esclusione era sostenuta da motivazioni plurime e autonome (offerta al rialzo e indeterminatezza), ognuna sufficiente a giustificare il provvedimento. Il ricorso incidentale della controinteressata Parente Lavori s.r.l. è stato dichiarato improcedibile in quanto, con l’esclusione della ricorrente principale, è venuto meno l’interesse a contestare i punteggi dell’offerta tecnica ed economica di quest’ultima.



