Sopralluogo obbligatorio e principio di tassatività delle cause di esclusione: nullità della clausola escludente e reintegrazione del concorrente in gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio – Latina ha annullato l’esclusione del Consorzio Stabile Impero da una gara pubblica per il servizio di mensa presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, in quanto l’esclusione era fondata sulla mancata effettuazione di un sopralluogo obbligatorio previsto dal capitolato a pena di esclusione. Il tribunale ha ritenuto nulla la clausola escludente, poiché nel nuovo Codice degli Appalti le cause di esclusione sono tassative (artt. 94 e 95) e la mancata esecuzione del sopralluogo non è tra queste. Il TAR ha inoltre sottolineato che il termine per la richiesta del sopralluogo era solo ordinatorio, non perentorio, e che la stazione appaltante aveva illegittimamente rifiutato la calendarizzazione. Il ricorrente è stato così riammesso alla procedura di gara.
Spiegazione Dettagliata
La decisione è fondata sul principio di tassatività delle cause di esclusione, introdotto con rigore dal d.lgs. 36/2023: solo le cause previste dagli articoli 94 e 95 possono portare all’esclusione automatica o non automatica di un concorrente da una gara pubblica. Clausole ulteriori, come quella che subordina la partecipazione all’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio (o alla sua richiesta entro un termine specifico), sono nulle. Il tribunale ha ritenuto che la previsione di esclusione per mancato sopralluogo non trova fondamento normativo nel nuovo codice, che invece mira a favorire la massima partecipazione e la concorrenza (art. 3) e a non aggravare inutilmente il procedimento. Inoltre, il termine per richiedere il sopralluogo era puramente ordinatorio e la sua inosservanza di poche ore non poteva giustificare un’esclusione, specie in presenza della disponibilità del concorrente a effettuare la visita nei tempi utili. È stata quindi dichiarata nulla la clausola del capitolato e annullato il provvedimento di esclusione, con conseguente condanna della stazione appaltante alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 3 è stato utilizzato per richiamare il principio dell’accesso al mercato e della massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, a tutela della concorrenza e contro esclusioni non giustificate da disposizioni tassative del codice.
È il fulcro della motivazione: la sentenza dichiara nulla la clausola del capitolato che prevede l’esclusione per mancata richiesta o effettuazione del sopralluogo, perché le uniche cause di esclusione sono previste tassativamente dal codice agli artt. 94 e 95. Ogni previsione ulteriore è nulla ai sensi del comma 2.
L’articolo è richiamato solo come base normativa della procedura ristretta utilizzata per l’affidamento del servizio; non ha un ruolo centrale nella motivazione né nella decisione circa l’esclusione.
La sentenza spiega che l’articolo 92 attribuisce alle stazioni appaltanti il potere di fissare termini congrui per la presentazione delle offerte, anche valutando l’eventuale necessità di sopralluoghi. Tuttavia, non attribuisce la facoltà di prevedere il sopralluogo obbligatorio come causa di esclusione: la funzione della norma è solo di consentire termini adeguati, non di sanzionare con l’esclusione.
Fa parte della disciplina delle cause di esclusione automatica. La sentenza richiama l’articolo per confermare che le uniche ipotesi di esclusione automatica sono tassativamente previste dal codice e che il mancato sopralluogo non rientra tra queste.
Fa parte della disciplina delle cause di esclusione non automatica. Anche qui, la sentenza sottolinea che il sopralluogo non è previsto tra tali cause e che quindi prevederlo come motivo di esclusione viola la tassatività imposta dall’art. 10.
L’articolo è stato invocato nei motivi di ricorso per sottolineare che i requisiti tecnico-professionali richiesti devono essere proporzionali, ma la sentenza si concentra esclusivamente sulla nullità della clausola escludente e non si sofferma su aspetti relativi ai requisiti di ordine speciale ex art. 100.



