01/04/2026
Art. 71

Esclusione dalla gara per fornitura di letti ospedalieri: legittimità del provvedimento della ASL Lecce per mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia-Lecce ha respinto il ricorso della Stryker Italia S.r.l., confermando la legittimità dell'esclusione dalla gara della ASL Lecce per la fornitura di letti ospedalieri, in particolare per il Lotto 2, per non aver rispettato un requisito tecnico minimo previsto dal capitolato: la presenza di sponde abbattibili sia a scomparsa che a compasso. Secondo il TAR, la clausola era chiara, non ambigua e vincolante, e non era applicabile il principio dell’equivalenza o il favor partecipationis. Inoltre, la richiesta di esibizione atti è stata respinta, perché i documenti richiesti non sono risultati indispensabili ai fini della decisione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione rigorosa delle clausole della lex specialis di gara: quando il bando stabilisce 'a pena di esclusione' determinati requisiti tecnici minimi, tali condizioni vanno rispettate letteralmente, salvo che sussista un’obiettiva incertezza interpretativa, che nel caso di specie non c’era. La ricorrente offriva letti con sole sponde a scomparsa, non anche a compasso come richiesto. Il principio del favor partecipationis (cioè il favorire la massima partecipazione dei concorrenti) riceve applicazione solo laddove la clausola di gara sia ambigua, circostanza qui esclusa dal TAR. Analogamente, non è stato ritenuto applicabile il principio di equivalenza ex art. 79, dato che la lex specialis non prevedeva la possibilità di offrire prodotti funzionalmente equivalenti, ma solo quelli pienamente conformi alle specifiche prescritte. Il TAR ha anche respinto la richiesta di esibizione degli ulteriori atti di gara, ritenendo già documentato il procedimento e comunque non essenziale per la decisione. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L'articolo 71 è richiamato perché la procedura di gara controversa è stata gestita secondo la procedura aperta prevista da questa norma, che garantisce la possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici idonei e stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle offerte. La sentenza conferma che, nell’ambito di tale procedura, è legittima l’esclusione in caso di mancato rispetto di requisiti tecnici minimi fissati dal bando, a presidio della parità di trattamento e della trasparenza.

Articoli di riferimento