02/04/2026
Art. 18Art. 97Art. 107

Illegittimità della modifica postuma dell’offerta tecnica e rigetto del ricorso contro l’esclusione da gara per carenza di requisiti professionali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia Lecce ha respinto il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) escluso dalla gara per l’affidamento di servizi tecnici relativi ai lavori per i XX Giochi del Mediterraneo, poiché uno dei professionisti designati come Direttore Operativo Impianti non aveva i requisiti prescritti dal bando (iscrizione all’Albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale). Il tentativo del RTP di sostituire il professionista carente dopo la presentazione dell’offerta è stato qualificato come modifica sostanziale e non ammessa dell’offerta tecnica, non sanabile con il soccorso istruttorio. Il Tar ha confermato la legittimità dell’esclusione, inapplicabilità della sostituzione ex art. 97, e la piena valorizzazione del principio di immodificabilità dell’offerta e di autoresponsabilità.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla corretta applicazione dei principi generali del Codice dei Contratti Pubblici in materia di immodificabilità dell’offerta tecnica e dei requisiti dei raggruppamenti. Il TAR sottolinea che le figure professionali individuate nell’offerta tecnica (nel caso di specie il Direttore Operativo Impianti) costituiscono elementi qualificanti e insostituibili dell’offerta stessa, in quanto oggetto di valutazione premiale. La sostituzione postuma comporta una modifica sostanziale dell’offerta, lesiva dei principi di par condicio e autoresponsabilità, violando il divieto di modificare ex post elementi essenziali dichiarati. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare tali requisiti dopo la scadenza dei termini di presentazione dell’offerta. Il TAR precisa inoltre che la disciplina prevista dall’articolo 97 (che consente la sostituzione di un componente del raggruppamento solo in presenza di cause di esclusione sopravvenute o tempestivamente comunicate) non ricorre nel caso di specie, dove il difetto di requisito esisteva già al momento dell’offerta e non è stato sanato nei modi previsti dalla legge. La procedura di inversione procedimentale (art. 107) non deroga al principio sopra esposto. L'esclusione è quindi legittima e i principi di risultato, fiducia, economicità e buon andamento non possono superare le chiare regole di gara. Rigettata anche l’istanza di accesso agli atti in quanto non direttamente strumentale rispetto alla posizione processuale del ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 18

È menzionato per sottolineare che la stipulazione del contratto di appalto non può avvenire prima della decisione sulle misure cautelari in presenza di un ricorso, a tutela dell’effettività della tutela processuale dei concorrenti esclusi. Nella sentenza, ciò giustifica la sospensione dell’efficacia della stipula fino alla decisione sull’istanza cautelare.

Articolo 97

L’articolo 97 è invocato dal ricorrente per sostenere la legittimità della sostituzione di componenti del raggruppamento in caso di carenza di requisiti speciali. Il TAR chiarisce però che la norma si applica solo se la perdita del requisito intervenga dopo la presentazione dell’offerta o sia tempestivamente comunicata prima. Nel caso di specie, il difetto (mancata iscrizione all’albo) esisteva fin dall’inizio e il tentativo di sostituzione costituisce modifica sostanziale dell’offerta, vietata dalla legge e dalla lex specialis.

Articolo 107

La sentenza fa riferimento all’articolo 107 per spiegare che la stazione appaltante ha correttamente utilizzato il meccanismo dell’inversione procedimentale, valutando prima le offerte e poi la documentazione amministrativa. Tuttavia, questa modalità procedurale non consente, in ogni caso, di sanare la carenza di un requisito essenziale tramite modifiche postume dell’offerta.

Articoli di riferimento