03/11/2025
Art. 11Art. 41Art. 90Art. 102Art. 108Art. 110

Annullamento dell'aggiudicazione per modifica illegittima dell'offerta in materia di CCNL e costi della manodopera in gara pubblica per servizi ambientali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lecce ha accolto il ricorso della seconda classificata in una gara pubblica per la selezione e valorizzazione dei rifiuti, annullando l'aggiudicazione disposta in favore della prima classificata (Fer.Metal.Sud S.p.a.). La decisione si fonda sull'accertata modifica illegittima dell'offerta da parte dell'aggiudicataria, che, solo dopo l'aggiudicazione, ha dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale (CCNL) rispetto a quello dichiarato originariamente e ha riformulato i costi della manodopera in misura radicalmente inferiore. Tali condotte sono state ritenute lesive dei principi di parità di trattamento e immodificabilità dell'offerta, conducendo alla sua esclusione e all'affidamento dell'appalto alla ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza riconosce che l'indicazione del contratto collettivo nazionale e dei costi della manodopera costituisce elemento essenziale e immodificabile dell'offerta tecnica ed economica, a tutela sia dei lavoratori sia della parità di trattamento tra concorrenti. Nel caso di specie, la società aggiudicataria, a seguito di un subprocedimento di verifica di equivalenza richiesto dal TAR, ha mutato sia il CCNL dichiarato che la quantificazione dei costi della manodopera, introducendo elementi estranei a quanto originariamente proposto. Il TAR ha osservato che tali modifiche non sono giustificate né da fatti sopravvenuti né da meri errori materiali e che, anzi, alterano sostanzialmente la natura dell'offerta posta a base della valutazione di gara. Viene ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui il divieto di modificare queste componenti risponde a esigenze di trasparenza, correttezza e tutela concorrenziale, anche alla luce della normativa europea sugli appalti. La stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la concorrente o sottoporre l'offerta a verifica di anomalia; non avendo agito in tal senso, il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato, con attribuzione della commessa alla seconda classificata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L'articolo 11 è stato applicato per stabilire che la scelta e il rispetto del contratto collettivo nazionale rappresentativo del settore è un elemento essenziale dell'offerta. La sentenza ha ravvisato violazione di tale norma laddove l'aggiudicataria ha modificato il CCNL dichiarato soltanto dopo l'aggiudicazione, alterando così un elemento fondamentale per la comparazione delle offerte e la tutela dei lavoratori.

Articolo 41

L'articolo 41 è stato richiamato per la rilevanza progettuale e per l'obbligo di adeguata determinazione e motivazione dei costi della manodopera quale voce essenziale nei livelli di progettazione delle offerte. La modifica ex post di tali costi da parte dell'aggiudicataria è stata giudicata contraria alla trasparenza e al rispetto delle condizioni progettuali richieste dal Codice.

Articolo 90

L'articolo 90 viene citato nel quadro processuale per la comunicazione tempestiva dell'aggiudicazione e degli atti di gara. Il rispetto di tale obbligo consente alle parti di conoscere la situazione della procedura e di attivare i rimedi giurisdizionali nei termini previsti.

Articolo 102

L'articolo 102 è stato chiamato in causa per gli obblighi di stabilità occupazionale e applicazione dei CCNL di settore, anche in subappalto. Il TAR ha considerato che la modifica del CCNL dichiarato e il ricalcolo dei costi della manodopera, sopraggiunti solo dopo l'aggiudicazione, violano l'impegno assunto in sede di offerta – impegno che la stazione appaltante deve verificare già in fase di valutazione dell'offerta, non successivamente.

Articolo 108

L'articolo 108 è centrale nel definire i criteri di aggiudicazione e il ruolo dei costi della manodopera nelle offerte tecniche ed economiche. La sentenza sottolinea che la chiarezza e la correttezza di tali elementi devono essere garantite già al momento della presentazione dell'offerta, senza possibilità di modifica successiva, pena la violazione della par condicio tra operatori economici.

Articolo 110

L'articolo 110 è stato utilizzato per chiarire che variazioni significative dei costi della manodopera, comunicate solo nella fase di verifica di equivalenza o di anomalia, non sono ammissibili salvo sussistano sopravvenienze di fatto, diritto o errori materiali originari. Nella fattispecie, la radicale riformulazione delle voci di costo è stata ritenuta elusiva e in violazione delle regole sull'invarianza dell'offerta e sulla verifica delle offerte anomale.

Articoli di riferimento