Rigetto del ricorso su esclusione da gara per servizio di assistenza scolastica: prevalenza della disciplina del bando e limiti all’esclusione per requisiti tecnici e illecito professionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lecce ha respinto il ricorso del RTI Socioculturale che chiedeva l'annullamento dell’aggiudicazione di una gara per servizi di assistenza scolastica, lamentando che l’aggiudicataria non possedeva i requisiti minimi previsti dal capitolato e aveva presentato offerte fuorvianti o plagiate. Il Tribunale ha ritenuto che i requisiti dettagliati erano richiesti dal capitolato e non dal bando/disciplinare, senza richiamo espresso, e che la gerarchia tra i documenti di gara impone la prevalenza delle previsioni del bando su quelle del capitolato. L’omissione o la carenza dei requisiti contestati non determina, quindi, l’esclusione automatica. Inoltre, non sono emersi elementi di illecito professionale grave né informazioni oggettivamente fuorvianti o false che possano giustificare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione dell'applicabilità delle cause di esclusione da una gara d'appalto in presenza di presunte carenze nei requisiti tecnici del personale presentato dall’aggiudicataria e di presunte dichiarazioni fuorvianti nella sua offerta tecnica. Il TAR chiarisce che, secondo il Codice degli Appalti e la consolidata giurisprudenza, l’esclusione di un’offerta per difformità rispetto ai requisiti tecnici è possibile solo quando tali requisiti siano previsti in modo certo, espressamente e senza ambiguità dal bando (o vi sia richiamo espresso ad altri documenti). Nel caso specifico, i requisiti dettagliati delle figure di coordinamento erano contenuti solo nel capitolato e non erano richiamati dal bando/disciplinare, che invece prevedeva una valutazione qualitativa, non escludente, delle professionalità presentate. La gerarchia tra i documenti di gara, fissata dalla legge, sancisce la prevalenza delle previsioni del bando in caso di contrasto o assenza di coordinamento. Inoltre, le contestazioni sul presunto plagio o dichiarazioni non veritiere non integrano illecito professionale rilevante ai fini dell’esclusione, anche perché gli elementi contestati riguardano la fase esecutiva, non la partecipazione alla gara. Il Tribunale, pertanto, ha rigettato in toto il ricorso e compensato le spese, data anche l’ambiguità della disciplina di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 82 viene applicato nell’interpretazione della gerarchia tra i documenti di gara, affermando che, in caso di contrasto o assenza di richiamo tra bando/disciplinare e capitolato, prevalgono le previsioni del bando. Ciò esclude la possibilità di sancire l’esclusione automatica di un’offerta sulla base di requisiti tecnici posti solo dal capitolato e non esplicitamente richiamati dal bando/disciplinare.
L’articolo 87 viene richiamato per spiegare la funzione differente e autonoma del disciplinare (che regola l’ammissione e la valutazione delle offerte) e del capitolato (che definisce i contenuti tecnici e contrattuali per l’esecuzione): la mancanza di richiamo dal disciplinare ai requisiti del capitolato impedisce che questi abbiano efficacia escludente durante la selezione delle offerte.
L’articolo 98 è stato interpretato nel senso che la nozione di illecito professionale grave, che può portare all’esclusione di un operatore, richiede che le informazioni siano oggettivamente fuorvianti, false o gravi secondo criteri stringenti. Nel caso di specie, non sono stati riscontrati elementi tali da configurare un illecito né nella presunta copiatura/parziale sovrapposizione di contenuti tra offerte, né nelle informazioni sulle risorse e sulle modalità operative, poiché queste ultime dovevano essere verificate in fase esecutiva e non erano rilevanti ai fini della partecipazione.



