Esclusione da gara per difetti nei contratti di avvalimento: legittimità e applicazione dei principi del Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia (Lecce) ha respinto il ricorso di Coopservice Soc. Coop. P.A., esclusa da una gara bandita dalla ASL di Taranto per la mancata specificazione delle risorse messe a disposizione nei contratti di avvalimento. La ricorrente aveva contestato la legittimità dell'esclusione e il rigetto del soccorso istruttorio, sostenendo la correttezza della propria documentazione e un'errata interpretazione della disciplina dell'avvalimento da parte della stazione appaltante. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’esclusione, in quanto i contratti di avvalimento risultavano generici e privi delle indicazioni dettagliate richieste dall’art. 104 del Codice degli Appalti. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Spiegazione Dettagliata
La decisione prende le mosse dalla verifica della conformità dei contratti di avvalimento presentati dal RTI ricorrente rispetto ai requisiti richiesti dal bando e dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, la ricorrente aveva fatto ricorso all’avvalimento per dimostrare requisiti di capacità tecnica e professionale, ma i contratti prodotti non indicavano in modo specifico e concreto le risorse umane, materiali e strumentali messe a disposizione, come invece richiesto dalla legge e dalla lex specialis. Il TAR ha precisato che il cosiddetto ‘fatturato analogo’ richiesto dal disciplinare è requisito di capacità tecnica e non meramente economica, quindi presuppone l’indicazione puntuale delle risorse dell’ausiliaria, e che il soccorso istruttorio non può sanare la genericità dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento. È stata esclusa anche la tesi del cosiddetto avvalimento ‘esperienziale’, confermando che, per la tipologia di appalto in questione, occorre comunque la specificazione delle modalità di intervento della ausiliaria. In assenza di tali elementi, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante ex art. 104 e respinta la domanda di riammissione. La sentenza sottolinea la necessità di rispetto formale e sostanziale delle regole di trasparenza, concorrenza e correttezza procedurale previste dal Codice degli Appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
È stato richiamato quale principio generale che governa l’agire della stazione appaltante: il perseguimento del miglior risultato, con trasparenza, concorrenza e rispetto delle regole. La sentenza ne ha fatto applicazione per affermare che la correttezza e la completezza della documentazione sono funzionali alla legalità del procedimento e a garantire una valutazione imparziale e competitiva tra i partecipanti.
La sentenza ha implicitamente applicato il principio secondo cui i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare alle gare anche se non ancora costituiti, purché rispettino tutti i requisiti richiesti. Il TAR richiama tale articolo nel valutare i requisiti posseduti dal raggruppamento ricorrente e le modalità di presentazione dei contratti di avvalimento all’interno della loro offerta.
La disciplina del soccorso istruttorio è stata richiamata perché la stazione appaltante aveva invitato la ricorrente a integrare la documentazione, ma la genericità strutturale dei contratti di avvalimento non poteva essere sanata mediante questo strumento: non si trattava di mera integrazione o chiarimento, ma di una carenza essenziale che, per giurisprudenza costante, porta all’esclusione.
È la norma centrale del contenzioso: richiede che, nei contratti di avvalimento, siano puntualmente individuate le risorse tecniche, umane e strumentali messe a disposizione dall’ausiliaria. La ricorrente contestava l’interpretazione della stazione appaltante e rivendicava la validità anche di una generica indicazione di esperienza, ma il TAR ha confermato che solo la specifica e concreta indicazione delle risorse rende valido il contratto di avvalimento ai fini della qualificazione tecnica, giustificando quindi l’esclusione.



