Annullamento dell'esclusione da gara per presunta irregolarità formale del contratto di avvalimento: prevalenza della sostanza sulla forma nella verifica dei requisiti per l'ammissione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia Lecce ha accolto il ricorso proposto dall’RTI Siram S.p.A. – La Cascina Costruzioni S.r.l., annullando l’esclusione dalla gara indetta dalla ASL di Taranto per presunte irregolarità formali del contratto di avvalimento (richiesta di doppia firma digitale e marcatura temporale contestuale delle parti). Il Tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta dimostrava sia l’effettiva sottoscrizione del contratto da parte di tutte le parti sia la sua data certa antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte, ritenendo che la mancata simultaneità delle firme digitali non comportasse nullità, né la lex specialis poteva introdurre ulteriori cause di esclusione non previste dalla legge.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio che, in tema di contratti di avvalimento, la forma scritta e la data certa sono requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di legge (art. 104 Codice dei Contratti Pubblici) a pena di nullità. Tuttavia, la forma digitale o la simultaneità della firma digitale non sono sancite dal legislatore come condizioni di validità, né la lex specialis di gara può introdurre restrizioni formali ulteriori a quelle di legge. Il Collegio ha inoltre valorizzato il criterio secondo cui la funzione del soccorso istruttorio è quella di porre rimedio a carenze documentali che non investano elementi essenziali dell’accordo tra le parti. Gli atti prodotti dal RTI hanno dimostrato che il contratto era sottoscritto da entrambe le parti e contraddistinto da data certa antecedente alla presentazione delle offerte, attraverso la firma digitale e la marcatura temporale. In base ai principi generali (richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato), la mancanza di firme digitali contestuali o la mancata digitalizzazione integrale non comportano la nullità, se viene comunque assicurata la certezza dell’accordo e della data. Pertanto, l’esclusione disposta dalla ASL di Taranto è stata ritenuta illegittima.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 104 è stato centrale nella motivazione e applicazione della sentenza: disciplina l’istituto dell’avvalimento, richiede la forma scritta a pena di nullità e impone che il relativo contratto venga allegato in fase di gara con data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. Il TAR ha chiarito che la normativa non impone la firma digitale simultanea né la digitalizzazione integrale a pena di nullità: ciò che conta è la presenza della forma scritta e della data certa, elementi che nel caso di specie risultavano rispettati grazie ai documenti prodotti. Il Collegio ha quindi ritenuto che la stazione appaltante non potesse introdurre, attraverso la lex specialis, richieste più stringenti di quelle previste dall’articolo 104, e che le irregolarità meramente formali sanabili tramite soccorso istruttorio non potevano portare all’esclusione dell’operatore economico.



