Inammissibilità del ricorso e legittimità della cessazione anticipata e del mancato riconoscimento del valore di subentro in una gara d’appalto per i rifiuti urbani del Comune di Brindisi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da AVR per l’Ambiente S.p.A. contro la nuova aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Brindisi a favore di Teknoservice s.r.l., a seguito dell’esclusione definitiva della ricorrente dalla gara per omissioni dichiarative e difformità nell’offerta tecnica, come sancito da una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Il tribunale ha inoltre respinto i motivi aggiunti riguardanti la dichiarazione di inefficacia del contratto e la mancata corresponsione del valore di subentro, reputando legittima la determinazione comunale di cessare il contratto con AVR e di non riconoscere alcun indennizzo, in quanto l’estromissione della società era imputabile a violazioni proprie e perché il subentrante non avrebbe utilizzato i beni della società uscente.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha considerato che, una volta che AVR per l’Ambiente S.p.A. è stata esclusa in modo definitivo e con sentenza passata in giudicato dalla gara pubblica, essa ha perso ogni legittimazione a contestare l’aggiudicazione a un altro operatore economico. Di conseguenza, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Sui motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto legittimo il potere unilaterale dell’amministrazione di risolvere anticipatamente il contratto, in coerenza con i principi del Codice dei contratti pubblici, a seguito dell’annullamento giudiziale della precedente aggiudicazione. In relazione al valore di subentro, il TAR ha evidenziato come la disciplina normativa preveda l’indennizzo solo nel caso di cessazione non imputabile al gestore uscente e solo se il nuovo gestore utilizzi effettivamente le infrastrutture e i beni del precedente gestore; elementi entrambi non presenti nel caso di specie. Pertanto, la scelta comunale di non corrispondere alcun indennizzo è stata ritenuta legittima e coerente con la normativa di settore.



