Esclusione per irregolarità contributiva in gara d’appalto ARO n.2 Taranto – Green Link S.r.l. contro Comune di Martina Franca e altri
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia ha statuito sulla legittimità dell’esclusione della Green Link S.r.l. dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti nei Comuni dell’ARO n.2 della Provincia di Taranto. Il Tribunale ha dichiarato improcedibili i ricorsi relativi alla prima aggiudicazione (in favore di RTI Monteco S.p.a. - Navita S.r.l.), successivamente annullata in autotutela dalla stazione appaltante, e ha rigettato i ricorsi e motivi aggiunti di Green Link S.r.l., confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara per irregolarità contributiva grave (DURC negativo ai sensi dell’art. 94, co. 6 D.Lgs. 36/2023). Ha inoltre ritenuto legittima l’escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 106 dello stesso Codice. È stato, infine, rigettato anche il motivo relativo al presunto illegittimo soccorso istruttorio consentito al concorrente aggiudicatario Gial S.r.l. Il TAR ha disposto la compensazione delle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza decide su una complessa vicenda riguardante la gara bandita dall’ARO n. 2 della Provincia di Taranto per l’affidamento dei servizi ambientali. Dopo la prima aggiudicazione in favore di RTI Monteco e il contenzioso avviato da Green Link (seconda classificata), la stazione appaltante ha annullato in autotutela la propria decisione e proposto l’aggiudicazione in favore di Green Link, sottoponendola alla verifica dei requisiti. All’esito di questa verifica, Green Link è stata esclusa per una situazione di irregolarità contributiva definitivamente accertata e non sanata entro la scadenza delle offerte, con conseguente escussione della garanzia provvisoria e aggiudicazione in favore di RTI Gial S.r.l. Green Link ha contestato: 1) la sua esclusione; 2) la legittimità dell’escussione della garanzia provvisoria; 3) il soccorso istruttorio attivato per RTI Gial; 4) presunte violazioni del disciplinare e della normativa di gara. Il TAR, dopo aver dichiarato improcedibili i ricorsi aventi ad oggetto la prima aggiudicazione (ormai annullata), ha ritenuto infondate tutte le censure. In particolare, ha affermato che il DURC negativo per irregolarità contributiva, sussistente sia al momento della domanda che oltre la scadenza dell’offerta (e sanato solo successivamente), integra una causa di esclusione automatica ex art. 94, co. 6 D.Lgs. 36/2023. Il fatto che la regolarizzazione sia avvenuta tardivamente e che l’irregolarità fosse riferibile anche ad altro appalto/committente (Comune di Bisceglie) non incide sulla validità della causa di esclusione. Il TAR ha inoltre confermato che la verifica del possesso dei requisiti può avvalersi di DURC acquisiti anche in relazione ad altre procedure e che la continuità del requisito va mantenuta per tutta la procedura. Legittimo anche l’incameramento della cauzione, poiché la mancata stipulazione del contratto è imputabile a Green Link. Infine, il soccorso istruttorio attivato per RTI Gial è stato valutato come regolare perché diretto a specificare dati già presenti e non a modificare l’offerta. Non sussistendo i presupposti per l’annullamento degli atti impugnati, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per la tassatività delle cause di esclusione: il TAR ha valutato che l’esclusione disposta ricade tra quelle previste ex art. 94 (irregolarità contributiva grave), ribadendo che non sono ammesse cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dal Codice.
Invocato dalla ricorrente Green Link circa la possibilità di intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienze contributive. Il TAR ha però giudicato che tale pretesa non elimina la responsabilità del concorrente per irregolarità contributive ai fini dell’esclusione automatica.
Richiamato per la disciplina delle fasi di procedura, la validità temporale delle offerte e la possibilità di incamerare la cauzione se non si addiviene alla stipula del contratto per colpa del concorrente, dopo la proposta di aggiudicazione.
Menziato per la questione del fascicolo virtuale ANAC. Il TAR ha affermato che la verifica dell’assenza di cause di esclusione non si esaurisce con il riscontro via fascicolo virtuale, potendo la stazione appaltante fondare la valutazione anche su documenti (es. DURC) acquisiti presso altri enti o in altre procedure.
Richiamato da Green Link in relazione alle clausole ambientali e sociali a supporto di censure sulla valutazione delle offerte, ma non risulta decisivo nella ratio del provvedimento di esclusione, che era fondata sulla causa automatica legata a irregolarità contributiva.
Invocato per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e l’ammissibilità delle offerte; la contestazione di Green Link sull’esclusione degli altri concorrenti ai sensi dell’art. 70 è stata valutata dal TAR ma superata dalla causa di esclusione automatica ex art. 94.
Utilizzato nelle contestazioni di Green Link riguardo alla mancata chiarezza dei bandi e al rispetto delle clausole dei bandi tipo; tuttavia, la causa di esclusione automatica ha reso assorbiti tali motivi.
Applicato in relazione alle comunicazioni obbligatorie agli operatori sull’esito della procedura e sulle esclusioni, a cui il Comune si è attenuto nelle varie fasi della gara.
Norma centrale della sentenza: la Green Link è stata esclusa in applicazione dell’art. 94, co. 6 (irregolarità gravi e definitivamente accertate negli obblighi contributivi). Il TAR ha specificato che la sanatoria postuma della posizione non è rilevante e la causa di esclusione opera se la situazione di irregolarità era presente alla scadenza dell'offerta.
Chiamato in causa in relazione alle contestazioni su presunti illeciti professionali a carico di altri concorrenti. L’esame di tali motivi è stato assorbito dalla decisione sull’irregolarità contributiva.
Disciplinante la procedura di esclusione in caso di situazioni di inaffidabilità; si è dato rilievo al dovere di dichiarare cause di esclusione e alle conseguenze della loro insussistenza o tardiva sanatoria.
Richiamato (insieme al 95 e 96) per l’esame dei motivi relativi ai gravi illeciti professionali; tuttavia, tale profilo è stato assorbito dalla sussistenza della causa di esclusione automatica ex art. 94.
Discusso in relazione alle modalità di verifica dei requisiti attraverso il fascicolo virtuale ANAC e alla possibilità per la stazione appaltante di utilizzare DURC ottenuti per altre procedure; il TAR conferma la legittimità del ricorso a diversi mezzi di riscontro.
Centrale nel motivo sul presunto illegittimo soccorso istruttorio per RTI Gial. Il TAR ha giudicato che la richiesta di specificazione non riguardava l’integrazione dell’offerta economica ma solo un chiarimento già presente nei documenti, mancando quindi violazione dell’articolo.
Norma applicata in relazione alla legittimità dell’escussione della garanzia provvisoria: la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto imputabile all’operatore escluso dopo proposta di aggiudicazione, legittima la stazione appaltante a incamerare la cauzione.
Rilevante in quanto il Comune ha applicato la procedura di inversione procedimentale (valutazione offerte prima, verifica requisiti dopo), prevista dall’art. 107. La verifica dei requisiti dopo la proposta di aggiudicazione è stata centrale nell’esclusione di Green Link.
Richiamato per i criteri di aggiudicazione dell’appalto (offerta economicamente più vantaggiosa), che sono stati rispettati nei punteggi e nel procedimento, ma rispetto ai quali i profili di esclusione automatica ex art. 94 hanno avuto prevalenza nell’esito finale.



