Esclusione per carenza di requisito tecnico in gara rifiuti: l’annullamento dell’aggiudicazione e legittimità dell’operato della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lecce ha esaminato i ricorsi relativi alla gara per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti nell’ARO TA/2. La società Monteco S.p.a., originaria aggiudicataria, è stata esclusa dopo un riesame della stazione appaltante per mancato rispetto del monte ore minimo per i servizi di spazzamento previsto dal capitolato speciale di appalto. Il TAR ha confermato la legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione, rigettando le censure della ricorrente, poiché il requisito tecnico era chiaramente previsto e vincolante. Ha invece accolto il ricorso solo nella parte sull’incameramento della cauzione provvisoria, escludendo che la mancata stipula del contratto fosse imputabile alla società esclusa. I ricorsi incidentali degli altri concorrenti sono stati dichiarati improcedibili o respinti. Spese compensate date le particolarità della vicenda.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Lecce ha ritenuto non fondate le doglianze di Monteco S.p.a. contro l’annullamento della sua aggiudicazione per carenza del requisito del monte ore minimo per i servizi di spazzamento, come previsto dall’art. 74 del capitolato speciale di appalto. Il Tribunale ha ribadito che tale requisito rappresenta un elemento essenziale della conformità dell’offerta ai documenti di gara (art. 70 del Codice Appalti) e, quindi, la sua inosservanza giustifica l’esclusione. Il TAR ha chiarito che la valutazione del rispetto dei requisiti tecnici è di competenza del RUP in via autonoma rispetto a quella della commissione di gara. È stata invece accolta la censura relativa all’escussione della garanzia provvisoria: la mancata stipula del contratto non era riconducibile a un comportamento scorretto dell’operatore economico, ma dipendeva da errori procedurali della stazione appaltante. Di conseguenza, l’incameramento della cauzione è stato annullato. Tutte le altre contestazioni, sia di parte ricorrente che dei concorrenti, sono state ritenute infondate o assorbite dal rigetto/accoglimento parziale del ricorso principale. Non sono state ravvisate irregolarità nelle successive aggiudicazioni né nella scelta di esecuzione anticipata del contratto, che era motivata dall’urgenza del servizio pubblico essenziale.
Collegamenti al Codice Appalti
Applicato per giustificare l’inammissibilità dell’offerta di Monteco S.p.a., in quanto il mancato rispetto del requisito tecnico (monte ore minimo) rendeva l’offerta ‘non conforme ai documenti di gara’, come previsto dall’art. 70, comma 4, lettera a). Tale norma ha inoltre fondato la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.
Richiamato per indicare la corretta tipologia di procedura (procedura aperta) seguita dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio oggetto di gara.
Evocato nei ricorsi incidentali dei concorrenti, che sostenevano la presenza di gravi illeciti professionali in capo a Monteco S.p.a. che avrebbero potuto determinare l’esclusione ai sensi delle cause non automatiche di esclusione. Tuttavia, queste questioni sono state dichiarate improcedibili dal TAR per difetto di interesse, in quanto la società risultava già esclusa per altra causa.
Richiamato sempre nei ricorsi incidentali in relazione alla disciplina generale sulle esclusioni per inaffidabilità o gravi illeciti, ma senza incidere concretamente sull’esito, essendo i relativi ricorsi dichiarati improcedibili.
Invocato dalle parti concorrenti per chiedere l’esclusione di Monteco S.p.a. per asseriti gravi illeciti professionali. Anche in questo caso, la questione non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse dopo l’annullamento dell’aggiudicazione per altra ragione.
Esaminato rispetto alle contestazioni sulla presunta violazione delle regole del soccorso istruttorio nelle offerte degli altri concorrenti. Il TAR ha chiarito che il soccorso istruttorio è stato correttamente applicato come semplice correzione materiale, senza integrare o modificare l’offerta tecnica.
Applicato nella parte in cui la stazione appaltante aveva disposto l’incameramento della cauzione provvisoria di Monteco S.p.a. Il TAR ha stabilito che, ai sensi dell’art. 106, la cauzione provvisoria può essere incamerata solo se la mancata stipula del contratto sia imputabile all’operatore economico. Nel caso di specie, ciò non sussisteva, quindi il provvedimento è stato annullato limitatamente a tale parte.
Richiamato in relazione al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che disciplinava la gara oggetto di controversia e a fondamento della valutazione tecnica e qualitativa delle offerte da parte della stazione appaltante.



