Rigetto del ricorso contro l'aggiudicazione di appalto per lavori di manutenzione edifici pubblici: valutazione tecnico-discrezionale, motivazione numerica dei punteggi e legittimità dell’avvalimento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia, Lecce, ha respinto il ricorso presentato da GBS S.r.l. contro la Provincia di Taranto e la società aggiudicataria Sant’Angelo S.r.l., in relazione all’aggiudicazione di una gara per lavori di vigilanza, controllo, sicurezza e manutenzione degli edifici provinciali. La ricorrente lamentava una erronea attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione, la mancanza di motivazioni sufficienti, il ricorso all’avvalimento da parte della concorrente aggiudicataria e la violazione del principio di par condicio. Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione della Commissione non fosse né illogica né irragionevole, che la motivazione numerica fosse sufficiente alla luce dei criteri dettagliati nel disciplinare, e che il ricorso all’avvalimento fosse del tutto legittimo. Il ricorso è stato quindi giudicato infondato e la ricorrente condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta le censure proposte dalla seconda classificata GBS S.r.l. relative, da un lato, all’attribuzione e motivazione dei punteggi tecnici e, dall’altro, all’uso dell’avvalimento da parte dell’aggiudicataria. Il TAR evidenzia che la Commissione giudicatrice ha agito nell’ambito della propria discrezionalità tecnica e che la griglia di valutazione e i parametri stabiliti nella lex specialis erano sufficientemente chiari, analitici e dettagliati per rendere comprensibile la valutazione anche tramite l’attribuzione di un mero punteggio numerico. Solo in mancanza di tale chiarezza occorrerebbe una motivazione supplementare. Riguardo all’avvalimento, il TAR sottolinea che esso è previsto per favorire la più ampia partecipazione alle gare e non può essere di per sé valutato negativamente rispetto alle capacità tecniche del concorrente. In assenza di vizi di legittimità o manifesta irragionevolezza, il ricorso viene respinto e la ricorrente condannata alle spese.



