Legittimità della revoca della gara d’appalto e dell’affidamento diretto per il servizio di refezione scolastica nel Comune di Veglie
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia-Lecce ha respinto il ricorso della società La Fenice S.r.l., confermando la legittimità della revoca della procedura di gara per la refezione scolastica disposta dal Comune di Veglie. La revoca, motivata dall’insufficienza di concorrenza e dall’intenzione di garantire maggiore partecipazione, e il successivo affidamento diretto temporaneo del servizio sono stati ritenuti conformi alle norme e ai principi di diritto. Sono state respinte tutte le censure della ricorrente relative a difetto di motivazione, mancanza di garanzie partecipative, ipotetica elusione della evidenza pubblica e presunte violazioni di trasparenza o divieto di frazionamento.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su plurimi motivi. Il tribunale ha riconosciuto che la revoca del bando di gara, in quanto atto amministrativo generale, non richiede le stesse garanzie partecipative previste per i provvedimenti individuali, né una motivazione analitica rispetto agli interessi privati sacrificati. È sufficiente che la decisione sia basata su motivazioni oggettive di pubblico interesse, come la volontà di aumentare la concorrenza e le esigenze di servizio pubblico. La presenza di un solo offerente (la ricorrente) e le sopravvenute criticità legate a penali e requisiti restrittivi sono state considerate ragioni legittime e congrue per revocare la gara, in linea anche con la giurisprudenza europea. Il successivo affidamento diretto, qualificato come misura temporanea e motivata dall’urgenza del servizio, non viola la normativa sugli appalti pubblici. Le contestazioni dell’operatore economico, anche in ordine all’assenza dell’indennizzo e alla comunicazione dell’avvio del procedimento, sono state ritenute infondate. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, data la complessità della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
La ricorrente ha invocato la violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento sanciti dall’art. 5 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la revoca avrebbe leso il suo legittimo affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa. Il TAR ha precisato che, non essendo stata nemmeno aperta la busta tecnica-economica, non si era formato alcun affidamento tutelabile in capo all’unico partecipante. Inoltre, la revoca stessa, finalizzata ad ampliare la concorrenza, è ritenuta espressione del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nel rispetto dei principi del risultato e della fiducia (art. 1 e 5 d.lgs. 36/2023), senza che vi sia stata una lesione del principio di buona fede o una responsabilità da comportamento scorretto da parte dell’amministrazione.



