Annullamento parziale aggiudicazione appalto integrato per irragionevolezza attribuzione punteggi in procedura ristretta universitaria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lecce ha accolto parzialmente il ricorso della seconda classificata contro l'aggiudicazione di un appalto integrato bandito dall'Università del Salento. La doglianza accolta riguarda la manifesta irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri tecnici su prefabbricazione e alleggerimento solai, determinanti ai fini dell’esito della gara, come accertato dalla verificazione tecnica disposta dal giudice. Le doglianze sugli altri criteri e sull’asserita asimmetria informativa sono state invece respinte. È stato annullato l’atto di aggiudicazione nei limiti motivati e rinviato all’Amministrazione per una rivalutazione, con compensazione delle spese di lite e condanna alle spese di verificazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina il ricorso di una società seconda classificata in una gara per lavori e forniture, lamentando irregolarità nella valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Dopo aver respinto preliminarmente l’eccezione di tardività e la legittimazione passiva del Ministero, il giudice ha ritenuto infondate le doglianze relative all’illiceità della soluzione progettuale vincente (ritenendo ammissibili alcune modifiche volumetriche in base all’interpretazione sistematica della lex specialis e applicando i principi di favor partecipationis e di interpretazione letterale), nonché quelle su un preteso vantaggio informativo e sui punteggi per alcuni sottocriteri, considerati espressione di discrezionalità tecnica non arbitraria. Ha invece accolto il motivo relativo a macroscopici errori ed illogicità nell’attribuzione di punteggi relativi alla prefabbricazione delle strutture e alla riduzione del peso dei solai, come accertato dal verificatore tecnico d’ufficio. Tali errori, determinando uno scarto di punteggio esiguo rispetto alla ricorrente, sono risultati potenzialmente decisivi. La sentenza annulla pertanto l’aggiudicazione nei limiti motivati, salva la discrezionale rivalutazione da parte dell’Amministrazione, e regola le spese secondo equità.



