Annullamento dell’aggiudicazione e dei provvedimenti della gara comunale per offerta cumulativa e mancata verifica della sostenibilità economica, con compensazione delle spese
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia Lecce ha accolto sia il ricorso principale della società Abaco S.p.A., che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di C&C S.r.l. per il lotto 2 di una gara comunale, sia il ricorso incidentale di C&C S.r.l. contro il posizionamento di Abaco S.p.A. quale seconda classificata. La sentenza ha rilevato che l’aggiudicataria C&C S.r.l. ha presentato un’offerta economica cumulativa per entrambi i lotti, senza distinguere costi di manodopera e oneri di sicurezza per ciascun lotto, violando così il requisito di chiarezza e la disciplina sulla separazione delle offerte nelle gare plurilotto. Al contempo, per Abaco S.p.A. è stata accertata la mancata preventiva verifica, da parte della stazione appaltante, dell’adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario come richiesto dal Codice degli Appalti. Entrambi i vizi hanno condotto all’annullamento degli atti di gara impugnati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR affronta due profili fondamentali del diritto degli appalti pubblici: da un lato, il principio di chiarezza e determinatezza delle offerte, specie in procedure plurilotto, e dall’altro l’obbligo di verifica preventiva della sostenibilità economica nelle concessioni. Il Collegio ha sancito l’illegittimità dell’aggiudicazione a C&C S.r.l. per aver presentato un’offerta unica indeterminata per lotti distinti, dove era invece necessaria una separazione puntuale di costi, come richiesto dall’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, anche a tutela della parità di trattamento e della trasparenza. In parallelo, ha accolto il ricorso incidentale di C&C S.r.l., evidenziando che la stazione appaltante non aveva effettuato l’obbligatoria verifica ex art. 185, comma 5, sulla sostenibilità del piano economico-finanziario di Abaco S.p.A., un controllo distinto e autonomo dalla verifica di anomalia dell’offerta. La sentenza interpreta le regole dei ricorsi reciprocamente escludenti affermando che vanno sempre esaminati entrambi per garantire la pienezza della tutela giurisdizionale e prevenire effetti preclusivi non giustificati. L’accoglimento di entrambi i ricorsi ha comportato l’annullamento dei verbali e delle determine impugnate, lasciando alla stazione appaltante il compito di rinnovare la procedura secondo le prescrizioni di legge, e compensando le spese data la reciproca soccombenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108 è stato applicato per stabilire che, nelle gare per lavori, servizi e forniture, ogni offerta deve indicare separatamente e con chiarezza i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza per ciascun lotto. Il Collegio ha rilevato la violazione di tale norma da parte di C&C S.r.l., che aveva presentato un’offerta economica unica e cumulativa per due lotti distinti, omettendo la specificazione richiesta per il lotto 2. La norma è stata inoltre richiamata per ribadire che la modificabilità a posteriori dei costi di manodopera in sede di giustificazioni costituisce un vizio insanabile, fondando così la decisione di esclusione dell’aggiudicataria.



