16/06/2026
Art. 35Art. 36Art. 41Art. 90Art. 93Art. 110Art. 185

Esclusione per anomalia dell’offerta in gara di concessione: legittimità della verifica ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 – TAR Lecce, sentenza n. 1351/2025

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lecce ha respinto il ricorso della società S.ECO.M. S.r.l. contro la propria esclusione dalla procedura di gara per la concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi. L’esclusione era stata disposta per incongruità e anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023. Il giudice ha ritenuto che la verifica dell’anomalia sia legittimamente applicabile anche alle concessioni, che il giudizio tecnico della commissione fosse attendibile e che non vi fossero violazioni procedurali o difetti di motivazione. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti sull’esclusione degli aggiudicatari e sulle ulteriori richieste della ricorrente per carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la legittimità della procedura di verifica dell’offerta anomala in una gara di concessione di servizi portuali. Il TAR precisa che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e il nuovo Codice degli Appalti, il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (art. 110) si applica anche alle concessioni. La commissione giudicatrice ha valutato in modo approfondito i costi indicati dalla S.ECO.M. S.r.l., rilevando incongruenze relative alle stime dei trasporti, all’utilizzo di mezzi, ai costi operativi e alla marginalità d’impresa, giungendo a un giudizio di anomalia che il TAR ritiene non affetto da errori manifesti o da illogicità. Il controllo sulla composizione della commissione e sulle modalità di verifica è stato ritenuto conforme alla normativa (artt. 93, 110, 185). La doglianza relativa all’accesso agli atti è stata respinta, mentre i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili in quanto la ricorrente, essendo stata esclusa in via definitiva, non ha più interesse a contestare l’esito della procedura o l’ammissione di altri concorrenti. La sentenza consolida la linea secondo cui, in assenza di errori manifesti, la valutazione di congruità e l’esclusione per anomalia sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono facilmente sindacabili dal giudice amministrativo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo è richiamato in relazione al diritto di accesso agli atti della gara. La ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego di accesso alla documentazione dell’aggiudicataria. Il TAR ha ritenuto legittima la parziale limitazione dell’accesso, in considerazione sia dell’equilibrio tra trasparenza e riservatezza, sia della non incidenza della decisione sulla posizione della ricorrente ormai esclusa.

Articolo 36

L’articolo disciplina il procedimento di accesso agli atti di gara, inclusa la possibilità di impugnare i provvedimenti di oscuramento di parti delle offerte. Il TAR richiama implicitamente questa norma quando si sofferma sulle modalità di rigetto delle istanze di accesso e sulla procedimentalizzazione delle controversie in materia.

Articolo 41

La ricorrente invoca questo articolo per contestare la corretta determinazione e valutazione dei costi progettuali e della coerenza dell’offerta. Il TAR, tuttavia, stabilisce che la procedura e la valutazione tecnica hanno rispettato i livelli previsti di progettazione e di verifica dei costi secondo la normativa.

Articolo 90

L’articolo concerne le comunicazioni obbligatorie sull’esito della gara. La ricorrente aveva eccepito che i termini di impugnazione non fossero decorsi per carenza della comunicazione formale prevista da questo articolo. Il TAR prende atto della rilevanza dei termini di comunicazione, ma ritiene comunque di rigettare la domanda per infondatezza nel merito.

Articolo 93

La norma disciplina la composizione della commissione giudicatrice. La società ricorrente contestava la competenza dei commissari nominati ai sensi di questo articolo. Il TAR esamina i curricula e dichiara che la commissione era composta da funzionari con consolidate competenze tecniche e professionali, ritenendo superate le contestazioni di legittimità sulla nomina e sulle professionalità dei commissari.

Articolo 110

Costituisce il fulcro della decisione: regola la verifica delle offerte anormalmente basse anche nelle concessioni di servizi. Il TAR recepisce la recente giurisprudenza che ne conferma la piena applicabilità alla fattispecie e legittima l’esclusione della S.ECO.M. per incongruità dell’offerta dopo un esame approfondito delle giustificazioni fornite.

Articolo 185

L’articolo disciplina i criteri di aggiudicazione nelle concessioni, tra cui la verifica ex ante dell’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. La ricorrente denunciava una carenza nella verifica del piano economico-finanziario (PEF); il TAR rileva che tale profilo è logicamente autonomo e distinto dalla successiva verifica di anomalia (art. 110), e che l’eventuale omissione non è lesiva per chi viene escluso per altra ragione (offerta anomala).

Articoli di riferimento