Legittimità dell'aggiudicazione di gara d'appalto per impianti della Marina Militare – Limiti del soccorso istruttorio e valutazione tecnica dell'offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Puglia Lecce rigetta il ricorso della società Ecoimpianti Sud S.r.l., che aveva contestato l'aggiudicazione del lotto 3 dell’appalto per la gestione e manutenzione degli impianti di depurazione della Marina Militare, in favore della società Mancarella Pietro S.r.l. Il ricorso era stato già dichiarato improcedibile per rinuncia relativamente ai lotti 2, 5 e 6. Il TAR ha ritenuto che la commissione di gara abbia agito correttamente nel richiedere chiarimenti sull'offerta tecnica dell'aggiudicataria, senza che vi sia stata alcuna modifica sostanziale dell'offerta, e che il ribasso sul costo della manodopera sia stato motivato dall'applicazione di un diverso CCNL comunque coerente e legittimo. Viene confermata la piena legittimità dell'operato dell'amministrazione e della commissione di gara, così come la correttezza della valutazione tecnica discrezionale compiuta. Compensazione integrale delle spese tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha valutato, nel merito, le censure sollevate da Ecoimpianti Sud S.r.l. che lamentavano: (a) la pretesa modifica dell’offerta tecnica della società aggiudicataria in fase di chiarimenti (in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta); (b) un presunto illegittimo ribasso del costo della manodopera mediante riduzione di personale impiegato e/o applicazione di un diverso CCNL; (c) la mancanza della certificazione ambientale EMAS. Il Tribunale, dopo aver verificato la documentazione e le risposte fornite in sede di gara, ha ritenuto che i chiarimenti richiesti dalla commissione rientrassero nei limiti previsti dall’art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici (soccorso istruttorio): i chiarimenti hanno solo permesso di precisare la portata di informazioni già contenute nell’offerta, senza modificarne sostanza o quantità di servizio reso. Il TAR ha anche rilevato che il ribasso della manodopera risultava giustificato dall’adozione di un contratto collettivo coerente col servizio e dalla migliore organizzazione aziendale, senza violazione degli obblighi di legge né dei minimi salariali. Quanto alla certificazione ambientale, il Collegio ha riscontrato come la ISO 14001 posseduta dall’aggiudicataria fosse pienamente equipollente a quella richiesta, secondo la lex specialis rettificata. La valutazione dell’offerta, insindacabile nel merito salvo errori manifesti, è stata dunque giudicata corretta. Quanto all’accesso agli atti, la documentazione richiesta è stata prodotta in giudizio, facendo venire meno l’interesse sul punto. Il ricorso è stato quindi respinto per infondatezza e, per i lotti rinunciati, dichiarato improcedibile; compensazione delle spese, data la complessità della causa.
Collegamenti al Codice Appalti
Evocato per richiamare il principio della fiducia reciproca in ambito contrattuale pubblico. È stato ritenuto che il comportamento della Commissione e della stazione appaltante abbia rispettato la fiducia tra amministrazione e operatori, agendo in modo trasparente e secondo le regole di gara.
Centrale per l’analisi delle doglianze sulla buona fede amministrativa e tutela dell’affidamento. Il TAR ha considerato che la stazione appaltante abbia agito rispettando il principio di buona fede sia nella gestione dei chiarimenti, sia nella valutazione delle offerte, garantendo la par condicio dei concorrenti e tutelando l’affidamento degli operatori economici sulle regole di gara.
Invocato dalla ricorrente per eccepire una presunta causa di esclusione per l’aggiudicataria (mancanza di EMAS). Il TAR, applicando il principio di tassatività delle cause di esclusione, ha rilevato che la lex specialis prevedeva come alternativa la certificazione ISO 14001, di cui l’aggiudicataria era in possesso: quindi, nessuna causa di esclusione sussisteva.
Richiamato per quanto concerne la richiesta di inefficacia degli atti successivi e della stipula del contratto nelle more dell’esito del ricorso. Il TAR rileva che, non essendo accolto il ricorso, non si determina alcuna violazione in ordine alla stipulazione del contratto intervenuta nel rispetto delle tempistiche e condizioni fissate dall’articolo.
Evocato, in particolare il comma 14, in relazione alle censure circa il ribasso della manodopera. Il TAR afferma che la riduzione del costo della manodopera è stata giustificata in sede di offerta dalla legittima applicazione di un diverso contratto collettivo e dalla migliore organizzazione (come ammesso dal Codice), senza riduzioni illegittime o violazione dei minimi salariali.
Invocato nelle contestazioni sulla sussistenza dei requisiti tecnici-specali (certificazione ambientale). Il TAR conferma che i requisiti richiesti dalla lex specialis (cert. ISO 14001 come alternativa a EMAS) erano soddisfatti dall’aggiudicataria, escludendo qualsiasi mancanza dei requisiti di ordine speciale.
Fondamentale per il tema del soccorso istruttorio e delle richieste di chiarimento sulle offerte. Il TAR ha stabilito che la richiesta di chiarimenti da parte della commissione rientrava nei limiti dell’art. 101: si è trattato di mere precisazioni interpretative su aspetti già presenti nell’offerta, senza alcuna modifica sostanziale, pienamente conforme al dettato normativo.



