Illegittimità parziale della procedura di gara per servizi di pulizia comunale: riammissione e verifica anomalia dell’offerta e criteri di esclusione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha accolto il ricorso presentato dall’azienda ricorrente contro il Comune di Francavilla Fontana e altri enti in relazione alla procedura di affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali per cinque anni. La società ricorrente contestava l’illegittima riammissione in gara e l’aggiudicazione a favore della società -OMISSIS-, sostenendo violazioni della normativa sui costi della manodopera e criticando la verifica di congruità dell’offerta anomala svolta dalla stazione appaltante. Il Tribunale ha rigettato le doglianze sulla riammissione e sulla formula di attribuzione dei punteggi, ma ha accolto i motivi che riguardano la verifica di anomalia, rilevando difetti motivazionali e incongruenze tecnico-economiche nella valutazione del costo della manodopera, nonché l’omissione di considerare gli adeguamenti salariali sopraggiunti. Ha inoltre rigettato le censure sull’esclusione per illecito professionale e sulle riduzioni cumulabili della garanzia provvisoria. Il provvedimento impugnato è stato annullato nei limiti indicati, disponendo la riedizione della verifica di congruità con adeguata considerazione delle evidenze e delle motivazioni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta una complessa vicenda di gara pubblica per servizi di pulizia, concentrandosi sull’interpretazione e applicazione delle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) relative alla determinazione e al ribasso dei costi della manodopera, nonché sulle cause di esclusione degli operatori economici. L’art. 41, comma 14, stabilisce che i costi della manodopera devono essere indicati separatamente e scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, ma non vieta al concorrente di ribassare tali costi dimostrando che ciò deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. La stazione appaltante ha correttamente riamesso in gara la società aggiudicataria e ha sottoposto l’offerta a verifica di anomalia secondo le disposizioni di legge e gli indirizzi giurisprudenziali più recenti. Tuttavia, la Commissione di gara ha motivato in modo insufficiente la congruità dell’offerta, omettendo di chiarire le discrepanti ore di lavoro effettivo dichiarate e trascurando l’impatto delle variazioni retributive intervenute con il rinnovo del CCNL multiservizi, elementi che compromettono la valutazione della serietà e sostenibilità dell’offerta economica. Inoltre, non è stato riscontrato alcun grave illecito professionale che giustificasse l’esclusione automatica dell’aggiudicataria, posto che il rinvio a giudizio non costituisce un elemento probatorio adeguato secondo la normativa vigente. Anche la questione relativa al cumulo delle riduzioni per garanzia provvisoria è stata risolta a favore della società aggiudicataria, interpretando l’allegato tecnico di gara in modo conforme ai principi di massima partecipazione e tutela della concorrenza. Il giudice ha quindi annullato l’aggiudicazione e i provvedimenti correlati nelle parti relative alla verifica di anomalia, rimandando alla stazione appaltante la necessaria nuova valutazione correttamente motivata e conforme al diritto.
Collegamenti al Codice Appalti
È stato centrale nel valutare la legittimità del ribasso applicato sui costi della manodopera. In particolare, il comma 14 dell’articolo ha imposto che i costi della manodopera e della sicurezza siano separati dall’importo assoggettato a ribasso, ma ha consentito ai concorrenti di applicare ribassi su tali costi qualora dimostrino che derivano da una più efficiente organizzazione aziendale. La sentenza ha confermato che la stazione appaltante ha correttamente interpretato e applicato questa norma riammettendo in gara la società aggiudicataria e sottoponendo l’offerta a verifica di anomalia.



