19/05/2026
Art. 10Art. 54Art. 110

Legittimità della revoca di gara per errore nella clausola di esclusione automatica e della successiva nuova procedura di gara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia, Lecce, ha rigettato il ricorso della FIT di Armando di Roma & C. s.a.s., che contestava la revoca della gara per la fornitura di materiali per la Marina Militare, originariamente viziata dall'errata applicazione della disciplina sull'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 Codice Appalti), e la successiva indizione di una nuova gara. Il Tribunale ha ritenuto legittima la revoca in autotutela da parte dell'Amministrazione per correggere un errore evidenziato dalla stessa ricorrente, e ha ritenuto infondate le doglianze sulla nuova gara e sulla presunta lesione del principio di concorrenza, stabilendo che non vi è stato alcun vizio grave o lesione dei diritti della parte ricorrente. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma la legittimità della revoca della procedura di gara da parte dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, dopo che era emerso – su segnalazione della FIT – che la lex specialis prevedeva erroneamente l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo l'art. 54 del Codice, disciplina non applicabile agli appalti di forniture. Il Tribunale sottolinea che l'esercizio del potere di autotutela volto a prevenire effetti contra legem e a garantire buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa è pienamente ammissibile, specie in una fase ancora precedente all'aggiudicazione definitiva. Non vi era, pertanto, alcun obbligo di mera disapplicazione parziale della clausola nulla: la revoca tempestiva elimina in radice il vizio. Quanto alla nuova gara, il TAR evidenzia che la ricorrente ha potuto partecipare e che non vi è stato pregiudizio alla parità di condizioni tra operatori economici, essendo tutti nella stessa posizione di conoscenza dei precedenti ribassi. Infine, nessuna pretesa della FIT trovava fondamento nella disciplina degli appalti pubblici, essendo infondate le censure anche in relazione all’interpretazione di art. 110, ritenendo corretta la possibilità della stazione appaltante di valutare discrezionalmente l'anomalia delle offerte. In sintesi, la decisione ribadisce i principi di autotutela, massima partecipazione e tutela della legalità e correttezza delle procedure di gara, respingendo il ricorso in ogni sua parte.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L'articolo è richiamato a fondamento della massima partecipazione e della tassatività delle cause di esclusione: il TAR afferma che, dopo aver riconosciuto l’errore nella lex specialis e la nullità della clausola escludente contro legem, la stazione appaltante ha legittimamente esercitato il potere di autotutela per evitare effetti contrari alla legge e garantire la massima partecipazione, in coerenza con i principi dell’art. 10.

Articolo 54

La disposizione era stata erroneamente richiamata nella lex specialis come base per l'esclusione automatica delle offerte anomale anche negli appalti di forniture, campo in cui non è applicabile. Il TAR rileva come la revoca della gara sia intervenuta proprio per evitare l'applicazione indebita dell'articolo 54, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’amministrazione nel rimuovere il vizio.

Articolo 110

La ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi l'articolo 110, che disciplina il procedimento per la verifica di congruità delle offerte anomale nelle forniture. Il Tribunale chiarisce che, in linea con l’art. 110, la stazione appaltante può sempre attivare la verifica anche discrezionalmente in presenza di elementi specifici, senza che sussista un obbligo di indicazione ex ante di tutti i possibili indizi di anomalia, dando così una lettura non formalistica e confermando la piena legittimità dell’azione amministrativa.

Articoli di riferimento