20/01/2026
Art. 2Art. 17Art. 57Art. 83Art. 94Art. 101Art. 104Art. 108Art. 110Art. 130Art. 187

Rigetto del ricorso Levante S.r.l.s. contro l'aggiudicazione a Michelangelo S.r.l. per la concessione di servizi spiaggia e ristorazione - Gara MEPA Laghi Alimini (Otranto, 2025-2028)

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha respinto il ricorso principale presentato da Levante S.r.l.s., seconda classificata, contro la definitiva aggiudicazione a Michelangelo S.r.l. della concessione triennale dei servizi spiaggia e bar/ristorazione presso i Laghi Alimini (Otranto). Il ricorso incidentale di Michelangelo S.r.l., volto a contestare la mancata esclusione di Levante S.r.l.s., è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, stante il rigetto del ricorso principale. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze di Levante S.r.l.s. circa la posizione antimafia dell’aggiudicataria, la mancata indicazione dei costi sicurezza, la validità del contratto di avvalimento, il rispetto dei criteri ambientali minimi e la parità di genere. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’analisi dettagliata dei motivi di ricorso di Levante S.r.l.s. Il TAR ha verificato che Michelangelo S.r.l. aveva validamente presentato domanda di iscrizione nella white list antimafia entro i termini, come prescritto dalla normativa e dalla lex specialis, e che la mera domanda equivaleva a iscrizione ai fini della partecipazione. La mancata corretta indicazione dei costi di sicurezza era dovuta a un errore tecnico nella piattaforma MEPA, riconosciuto dalla Stazione Appaltante, di cui hanno risentito tutti i concorrenti: ciò ha impedito l’esclusione automatica e giustificato il ricorso al soccorso istruttorio. Il contratto di avvalimento prodotto da Michelangelo S.r.l. è stato ritenuto puntuale e sufficiente, indicando specificamente i requisiti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, in linea con l’art. 104. Quanto ai criteri ambientali minimi e alle clausole sociali, la Commissione ha ritenuto sufficiente l’impegno dichiarato dall’aggiudicataria e l’inserimento di misure di sostenibilità nelle offerte tecniche, non essendo stato richiesto dalla lex specialis l’invio di documentazione CAM specifica. Infine, il possesso della certificazione di parità di genere non era requisito richiesto dalla legge di gara né costituiva motivo di esclusione. Il ricorso incidentale di Michelangelo S.r.l. è divenuto improcedibile in quanto l’aggiudicazione non è stata annullata e Levante S.r.l.s. non subentra in graduatoria. La decisione riflette anche i principi di economia processuale e di giustizia amministrativa, privilegiando l’esame della questione 'più liquida' senza affrontare tutte le questioni pregiudiziali, e compensa le spese in ragione della particolarità del caso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Il principio della fiducia viene richiamato nella valutazione della legittimità dell’azione amministrativa: il TAR specifica che, salvo elementi contrari di opacità o irregolarità, l’operato della stazione appaltante si presume conforme alla legge e che il rapporto tra amministrazione e concorrenti si basa anche su una fiducia reciproca legittimante l’accettazione di dichiarazioni impegnative sui criteri ambientali minimi.

Articolo 17

L’articolo disciplina la fase conclusiva della procedura di aggiudicazione: il TAR conferma la correttezza della procedura adottata dall’Aeronautica Militare (atto a contrarre, pubblicazione dei documenti, aggiudicazione sulla migliore offerta, risoluzione di eventuali contenziosi senza sospendere la procedura), dichiarando pienamente legittimo il decreto di aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5.

Articolo 57

Viene in rilievo in relazione alle doglianze circa la mancata documentazione sui criteri ambientali minimi e le clausole sociali. Il TAR afferma che la lex specialis non esigeva una 'relazione CAM' né documentazione aggiuntiva, e che comunque l’offerta tecnica conteneva misure sostanziali di tutela ambientale e sociale, in linea con l’articolo 57 e con il principio della fiducia nell’azione legittima della PA.

Articolo 83

Oggetto di censura da parte della ricorrente, che lamentava vizi del disciplinare. Il TAR rileva che gli atti di gara erano conformi ai modelli e ai contenuti minimi prescritti dall’articolo, e che le informazioni essenziali risultavano contenute nei bandi e nella documentazione di gara, escludendo i vizi lamentati.

Articolo 94

Rilevante per la questione dell'esclusione automatica per mancata iscrizione in white list prefettizia: il TAR ribadisce che la domanda tempestiva di iscrizione è equiparata all’iscrizione, per cui l’aggiudicataria non poteva essere esclusa. Inoltre, il TAR chiarisce che l'esclusione per mancato rispetto della parità di genere si applica solo a specifici casi di investimenti PNRR/PNC non ricorrenti in questa gara.

Articolo 101

Applicato nella questione del soccorso istruttorio per l’integrazione dei costi sicurezza: il TAR evidenzia che, dato il malfunzionamento tecnico della piattaforma e l’impossibilità per tutti i concorrenti di inserire i dati richiesti, la Commissione ha legittimamente attivato la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 101.

Articolo 104

Fondamentale per la validità del contratto di avvalimento presentato da Michelangelo S.r.l.: il TAR precisa che il contratto gli rispetta i requisiti di specificità previsti dall’articolo, elencando puntualmente risorse, requisiti e responsabilità solidale, sia per gli aspetti economico-finanziari che tecnico-professionali.

Articolo 108

Rilevante nell’esame della corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione (qualità/prezzo; sostenibilità); inoltre, il TAR chiarisce che l’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza non poteva essere motivo di esclusione in casi di oggettiva impossibilità tecnica dovuta a errore nella piattaforma telematica, in linea con i principi eurounitari e nazionali interpretati dall’articolo.

Articolo 110

Richiamato nel ricorso incidentale e in secondo grado; riguarda la verifica di eventuali offerte anormalmente basse. Il TAR osserva che la procedura di verifica e la richiesta di chiarimenti erano state rispettate e nessuna anomalia giustificava l’esclusione dell’aggiudicataria.

Articolo 130

Invocato in relazione ai servizi di ristorazione: il TAR evidenzia che la procedura, il capitolato e la valutazione delle offerte hanno rispettato le prescrizioni sull’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della qualità del servizio e i riferimenti ai criteri di sostenibilità richiesti per i servizi di ristorazione.

Articolo 187

La procedura di affidamento è stata condotta secondo l’articolo 187, trattandosi di concessione sotto soglia europea: la scelta della procedura negoziata senza bando, con pubblicazione su MEPA e consulta a operatori iscritti, è conforme a quanto stabilito dall’articolo, che consente forme semplificate per tali importi.

Articoli di riferimento