20/01/2026
Art. 3Art. 10Art. 100Art. 101

Rigetto del ricorso Ecoplast S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara alla Bunder Company S.r.l. per fornitura attrezzature raccolta rifiuti: legittimità dei requisiti, del soccorso istruttorio e dell’offerta senza costi manodopera

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lecce ha respinto il ricorso della società Ecoplast S.r.l. contro l’aggiudicazione del lotto n. 1 della gara pubblica, relativa alla fornitura di attrezzature e materiali di consumo per la raccolta dei rifiuti, a favore della Bunder Company S.r.l. Ecoplast aveva contestato il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali da parte dell’aggiudicataria, la validità della documentazione raccolta tramite soccorso istruttorio e la congruità dell’offerta per l’indicazione di costi della manodopera pari a zero. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando la correttezza delle valutazioni sulla documentazione richiesta, la legittimità del soccorso istruttorio per integrare omissioni formali, il rispetto dei requisiti finanziari e l’ammissibilità dell’offerta contenente ‘zero’ costi manodopera per trattarsi di mera fornitura senza posa in opera. Le spese sono state compensate fra le parti.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha analizzato approfonditamente ciascun motivo di ricorso. In primo luogo, ha confermato che la Bunder Company S.r.l. possedeva il fatturato richiesto sia quantitativamente sia qualitativamente, interpretando in modo estensivo il concetto di ‘fornitura analoga’ secondo il principio del favor partecipationis di cui agli artt. 3 e 10 del Codice degli Appalti. Ha giudicato legittima la dichiarazione sul fatturato resa dal legale rappresentante, in assenza di organo di controllo. Quanto al requisito di capacità tecnica-professionale, il TAR ha ritenuto valido il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, permettendo l’integrazione della documentazione comprovante le forniture analoghe eseguite. Ha inoltre ammesso come validi anche certificati formati dopo la presentazione dell’offerta, essendo rilevante la sostanza storica delle prestazioni rese e non la data della produzione documentale. Infine, riguardo all’indicazione dei costi della manodopera a zero, il Tribunale ha rilevato che, essendo l’appalto di mera fornitura senza posa in opera, il codice consente tale omissione (art. 108, co. 9, citato nella sentenza); qualsiasi clausola contraria del disciplinare sarebbe comunque nulla. Il TAR ha privilegiato una lettura delle regole di gara conforme ai principi di massima partecipazione, concorrenza e proporzionalità. Pertanto, nessuno dei motivi di esclusione proposti da Ecoplast S.r.l. è stato accolto e il ricorso è stato respinto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

È stato richiamato per interpretare in modo estensivo i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, privilegiando l’accesso al mercato degli operatori economici e il principio di massima partecipazione (favor partecipationis), in particolare nella valutazione delle forniture analoghe utili ai fini del fatturato.

Articolo 10

Il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione è stato applicato per rigettare interpretazioni formalistiche del disciplinare che avrebbero condotto all’esclusione dell’aggiudicataria per ragioni non esplicitamente previste dal codice, rafforzando la necessità di ammettere la maggiore concorrenza possibile.

Articolo 100

È stato invocato per la disciplina dei requisiti speciali di partecipazione, sia in termini di capacità economico-finanziaria (fatturato) che di capacità tecnica e professionale. La sentenza ne ribadisce l’approccio proporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto e la possibilità di dimostrare tali requisiti con documentazione idonea e non eccessivamente formalistica.

Articolo 101

Determinante per ritenere legittima l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante per integrare la documentazione sui requisiti tecnici, consentendo la successiva produzione di certificati e contratti mancanti originariamente. Il TAR ha sottolineato che il soccorso istruttorio può sanare omissioni formali che non riguardino l’offerta tecnica o economica.

Articoli di riferimento