Refezione scolastica Manduria: il TAR Lecce conferma l’aggiudicazione e definisce l’infondatezza delle doglianze sull’esclusione, anomalia e stand still
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lecce ha dichiarato improcedibile il ricorso principale della società Vivenda S.p.A. contro l’aggiudicazione a Ristor Plus S.r.l., in quanto la stazione appaltante aveva successivamente emanato un nuovo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, trasferendo su questo il centro dell’interesse. I motivi aggiunti sono risultati in parte inammissibili (per aver impugnato atti interlocutori privi di lesività), in parte irricevibili (tardivamente riproposti), e in parte infondati perché la stazione appaltante ha correttamente applicato la disciplina di gara e il Codice degli Appalti, sia per la mancata esclusione dell’aggiudicataria (che aveva reso le dichiarazioni richieste), sia per la valutazione di non anomalia dell’offerta, sia per la violazione del termine di “stand still”, che non ha impedito la tutela giurisdizionale del ricorrente. Anche la censura sulla mancata valorizzazione delle politiche di parità di genere è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lecce si fonda in primo luogo sul principio dell’improcedibilità sopravvenuta del ricorso principale: quando l’atto amministrativo impugnato viene sostituito da un nuovo provvedimento che conferma l’esito precedente, l’interesse del ricorrente si sposta sull'impugnazione di quest’ultimo, rendendo improcedibile la pretesa originaria. Nel merito delle censure, il TAR rileva che la mancata produzione materiale dei documenti di integrità e legalità non era, secondo la lex specialis, motivo di esclusione, essendo sufficiente l’accettazione dichiarativa. La stazione appaltante ha altresì legittimamente attivato il soccorso istruttorio secondo il nuovo Codice. Quanto all’anomalia dell’offerta, il TAR sottolinea come la valutazione tecnica (in assenza di vizi manifesti di illogicità o arbitrarietà) sia insindacabile nel merito; inoltre, la ricorrente non ha fornito elementi concreti di inattendibilità. Sul “termine di stand still”, la pronuncia ribadisce che la violazione assume rilievo solo se il ricorrente sia stato privato della possibilità di ricorrere prima della stipula del contratto, circostanza qui esclusa perché Vivenda ha effettivamente proposto ricorso tempestivamente. Infine, la questione sul punteggio premiale per la parità di genere non può ridondare a favore della ricorrente, che non ha dimostrato di avere la relativa certificazione, e comunque l’aggiudicataria ne era in possesso: dunque nessun nesso causale tra eventuale irregolarità e posizione giuridica protetta della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
La norma è stata richiamata nella doglianza relativa all’esecuzione anticipata dell’appalto. Il TAR chiarisce che, se l’aggiudicazione viene confermata da un atto successivo (che non prevede più l’esecuzione anticipata), viene meno l’interesse sulla precedente violazione della fase di affidamento in caso di urgenza. In sostanza, la corretta sequenza procedurale e l’adeguata motivazione dell’urgenza sono valutate rispetto all’atto effettivamente incidente sulla situazione del ricorrente.
L’articolo è stato invocato per la censura sul mancato rispetto del termine dilatorio (“stand still”) tra comunicazione dell’aggiudicazione e stipulazione del contratto. Il TAR precisa che la violazione del termine di stand still di per sé non determina l’annullamento dell’aggiudicazione, né l’inefficacia del contratto, se il ricorrente non è stato privato della possibilità di ricorrere tempestivamente, come in questo caso. Viene ribadita la ratio dell’articolo: garantire tutela giurisdizionale effettiva prima della stipula.
La procedura oggetto di contestazione era una procedura aperta ai sensi dell’art. 71, con termine e modalità correttamente disciplinati dalla stazione appaltante. La regolarità formale della procedura non è stata messa in discussione una volta seguite le tempistiche e le forme previste dall’articolo.
La norma sui criteri di aggiudicazione è stata centrale per le censure riguardanti sia la valutazione di anomalia sia la mancata previsione di punteggio premiale per la parità di genere. Secondo il TAR, la stazione appaltante ha adottato i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congruità e sostenibilità senza errori manifesti, mentre la questione della parità di genere, anche se di rilievo, non determina interesse sostanziale in capo a chi non possiede la relativa certificazione e non incide sull’esito della gara ove l’aggiudicataria l’abbia invece prodotta.



