Rigetto del ricorso contro l'esclusione dalla gara telematica per servizi logistici presso ASL Taranto: legittimità delle valutazioni tecniche e delle procedure adottate
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia Lecce ha respinto il ricorso del Consorzio CNS e Plurima S.p.A. contro l’esclusione dalla gara europea telematica per l’affidamento del servizio di logistica dei magazzini della ASL di Taranto. La Commissione di gara aveva escluso il raggruppamento perché la loro offerta tecnica non aveva superato la soglia minima di punteggio prevista dal disciplinare. Il Tribunale ha ritenuto la valutazione motivata e corretta, rigettando anche le ulteriori doglianze riguardanti il mancato rispetto di criteri ambientali minimi, la trasparenza, la tempistica procedurale e la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha statuito che la motivazione del provvedimento di esclusione – basata su un punteggio numerico assegnato secondo criteri dettagliati e trasparenti – è idonea e sufficiente, non risultando viziata da illogicità o irragionevolezza. La valutazione tecnica delle offerte, infatti, è connotata da ampia discrezionalità amministrativa e può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole, circostanza non rilevata nel caso concreto. Il Tribunale ha altresì ritenuto inammissibili i motivi relativi all’assenza nei documenti di gara di criteri ambientali minimi e incentivi alla parità di genere, in quanto l’interesse alla ripetizione della procedura non sussiste in capo a chi sia stato legittimamente escluso. Infine, le violazioni procedurali denunciate (tempi di gara lunghi, mancanza di pubblicazione dei verbali o dei curricula commissari) non hanno inciso sull’esito della selezione, né sono emersi elementi di sviamento o mala fede. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato per la corretta qualificazione della gara come procedura di rilievo comunitario, in base alla soglia di valore dell’appalto, e per la conforme impostazione del bando e della disciplina di gara. Tale riferimento giustifica la scelta del rito e la struttura della procedura selettiva.
Richiamato dai ricorrenti relativamente all’accesso agli atti (verbali e curricula dei commissari), il Tribunale ha precisato che la mancata pubblicazione di tali documenti – pur integrando una violazione degli obblighi di trasparenza e accessibilità – non ha inciso sull’esito della procedura né sulla legittimità dell’esclusione, risultando irrilevante rispetto al mancato superamento della soglia di sbarramento.
L’articolo disciplina la procedura aperta seguita dalla stazione appaltante, legittimando l’ammissione di qualsiasi operatore economico e fissando le regole per la partecipazione e la valutazione delle offerte, nonché i relativi termini. L’esclusione del raggruppamento ricorrente è avvenuta in applicazione delle regole specifiche di tale procedura, come dettagliate nel disciplinare in conformità all’articolo.



