23/12/2025

Legittimità dell’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nel Comune di Palagiano: esclusione di profili di illegittimità nella lex specialis e nella valutazione tecnica delle offerte

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lecce ha respinto il ricorso proposto dalla società Ladisa S.r.l. contro l’aggiudicazione alla società Vivenda S.p.A. dell’appalto per il servizio di refezione scolastica nel Comune di Palagiano. Il ricorso lamentava (a) la non conformità di un criterio di valutazione tecnica rispetto ai criteri ambientali minimi, (b) la mancata attribuzione di un punteggio premiale per la certificazione di parità di genere, (c) errori nei punteggi attribuiti dalla commissione. Il TAR, dopo aver esaminato le eccezioni preliminari delle parti resistenti in ordine a tardività, inammissibilità e difetto di interesse, ha dichiarato infondate le prime e ha accolto in parte le altre. Nel merito, il TAR ha ritenuto che la lex specialis fosse conforme alla normativa vigente sui criteri ambientali e che le valutazioni della commissione fossero insindacabili in assenza di evidenti errori, illogicità o abusi. Il ricorso è stato dunque in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Lecce conferma la legittimità dell’operato della stazione appaltante e della commissione giudicatrice. In particolare, è stata ribadita la distinzione, in tema di legittimità delle clausole di gara (lex specialis), tra i casi in cui sia obbligatorio e immediato l’impugnazione della disciplina di gara e quelli in cui sia sufficiente agire dopo l’esito. Nel caso di specie, la doglianza sulla conformità del criterio ambientale minimo era proponibile con l’impugnazione dell’aggiudicazione e non immediatamente. Il TAR ha inoltre chiarito che la mancata previsione di un punteggio premiale per la certificazione di parità di genere non legittima un ricorso se il ricorrente non possiede la relativa certificazione né l’ha tempestivamente allegata. Quanto alle critiche sui punteggi delle offerte tecniche, il TAR ha ribadito che la valutazione tecnica è sindacabile solo in presenza di evidenti abusi o errori manifesti, assenti nella fattispecie. Ne deriva il rigetto (o dichiarazione di inammissibilità) delle doglianze formulate e la conferma dell’aggiudicazione in favore di Vivenda S.p.A. La decisione riflette i principi di specialità della tutela processuale in materia di appalti, la centralità della discrezionalità tecnica della commissione di gara, e la necessità di interesse concreto e attuale alla proposizione del ricorso.