Annullamento dell’aggiudicazione di gara per asilo nido per difetto di equivalenza normativa tra CCNL applicati dall’aggiudicataria e quanto previsto dalla stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lecce ha annullato l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Ostuni, perché l’aggiudicataria aveva dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale (CCNL ANINSEI) non equivalente dal punto di vista normativo rispetto a quello (CCNL Cooperative sociali) richiesto dalla stazione appaltante. Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione generica d’impegno all’armonizzazione futura tra i due contratti non assicura la tutela prevista dall’art. 11 del Codice degli Appalti. Invece, è stata rigettata la censura relativa alla mancata dichiarazione di penali e dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso agli atti, essendo stata ormai soddisfatta.
Spiegazione Dettagliata
La decisione evidenzia che la stazione appaltante deve verificare, prima dell’aggiudicazione, che il contratto collettivo applicato dall’operatore economico sia effettivamente equivalente, sia sul piano economico che su quello normativo, rispetto a quello richiesto negli atti di gara. La semplice dichiarazione di impegno a una futura armonizzazione delle condizioni del contratto non soddisfa tale requisito e non tutela adeguatamente i lavoratori. La valutazione di equivalenza non si può basare su promesse generiche ma deve essere concreta e attuale. Sulla seconda doglianza, cioè la mancata dichiarazione di penali per inadempimenti in precedenti servizi, il TAR ha ritenuto che, trattandosi di penali di importo inferiore all’1% del valore del contratto, non vi fosse obbligo dichiarativo alla luce della giurisprudenza consolidata e dell’art. 98 del Codice Appalti. Quanto all’accesso agli atti, la domanda è stata ritenuta superata essendo stata effettuata l’ostensione integrale. La sentenza richiama i principi di trasparenza, tutela dei lavoratori e di corretta concorrenza negli appalti pubblici, attribuendo all’Amministrazione l’obbligo di rideterminare la propria posizione, secondo i parametri di legge.
Collegamenti al Codice Appalti
È la norma centrale della decisione. Il TAR ha applicato l’art. 11 per stabilire che l’operatore economico aggiudicatario deve applicare o dimostrare l’equivalenza del proprio CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, sia sotto il profilo economico che normativo. Nel caso concreto, il semplice impegno a una futura armonizzazione tra i due contratti collettivi non è stato ritenuto idoneo, perché non conforme alle due sole opzioni previste: applicazione del CCNL richiesto o dichiarazione attuale di equivalenza verificata dalla stazione appaltante.
È stato richiamato in relazione al diritto di accesso agli atti di gara da parte della società ricorrente. Sebbene non sia stato oggetto di specifica statuizione dispositiva (perché la documentazione era stata già ostesa), il TAR ha riconosciuto che la trasparenza e l’accessibilità agli atti delle procedure di affidamento sono principi garantiti dall’art. 35 del Codice degli Appalti.
Anche questo articolo è stato invocato in relazione al diritto della parte ricorrente di accedere all’offerta dell’aggiudicataria e agli atti di gara. La domanda è stata dichiarata cessata per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse, ma la sentenza riafferma l’importanza della disponibilità digitale degli atti anche ai fini della tutela delle posizioni giuridiche dei concorrenti.
L’articolo è stato citato per inquadrare la gara come procedura aperta ex art. 71, cioè una procedura a cui qualsiasi operatore economico può partecipare presentando un’offerta. Il richiamo serve a qualificare il tipo di procedura e le regole generali applicabili alla selezione degli operatori.



