Annullamento degli atti di esclusione e aggiudicazione nella gara per il centro servizi povertà PNRR: carenza di contraddittorio e mancata individuazione delle figure professionali richieste
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lecce ha accolto il ricorso principale, i motivi aggiunti e il ricorso incidentale nell’ambito della gara d’appalto per la gestione del 'centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta' (PNRR, CIG: B4897338F8), annullando sia il provvedimento di esclusione dell’Associazione Comunità Emmanuel ETS sia le aggiudicazioni in favore della Cooperativa Rinascita. Il Tribunale ha rilevato la violazione del contraddittorio nella valutazione dell’anomalia dell’offerta e la mancata individuazione nell’offerta tecnica delle specifiche figure professionali richieste dalla lex specialis, nonché la mancata esclusione per carenza di indicazione dei costi della manodopera. Le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su più profili di illegittimità riscontrati nel procedimento di gara. In primo luogo, il TAR ha accolto la censura della ricorrente principale, esclusa dalla gara, rilevando la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale: l’esclusione per incongruità dell’offerta economica è stata adottata senza attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia previsto dall’art. 110 del Codice degli Appalti, bensì all’esito di un soccorso istruttorio attinente a chiarimenti su altri aspetti. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza circa la mancata esclusione dell’aggiudicataria per non aver specificato in offerta tecnica le figure professionali e l’équipe multidisciplinare, come richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis. Infine, sul ricorso incidentale è stato riconosciuto il vizio nell’ammissione della concorrente principale, che aveva omesso l’indicazione dei costi aziendali e della manodopera, senza che ricorressero condizioni di 'impossibilità materiale' atte a giustificare la sanatoria con soccorso istruttorio. Ne consegue l’annullamento di tutti gli atti impugnati. Il collegio ha disposto la compensazione delle spese per la complessità e la reciproca soccombenza.



