24/11/2025
Art. 35Art. 36Art. 71Art. 90

Accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicatario nelle gare pubbliche: prevalenza della trasparenza sugli interessi di segretezza non motivati

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia Lecce ha accolto il ricorso di Roche Diagnostics, seconda classificata in una gara d’appalto bandita dalla ASL Lecce, ordinando alla stazione appaltante di consentire l’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicatario RTI Beckman-Abbott. Il Tribunale ha ritenuto illegittima la decisione della ASL di oscurare parte della documentazione tecnica senza una specifica e motivata valutazione sull’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali, affermando la prevalenza del diritto di difesa e della trasparenza qualora le ragioni di riservatezza siano generiche e non comprovate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio secondo cui, nelle procedure di evidenza pubblica, il diritto di accesso agli atti di gara da parte dei concorrenti, specie ai fini della tutela giurisdizionale, va limitato solo in presenza di comprovati e specifici motivi di riservatezza tecnica o commerciale. Nel caso di specie, la ASL Lecce aveva aderito in modo acritico alla richiesta di oscuramento di parte dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, senza una verifica autonoma e motivata delle reali esigenze di segretezza. Il TAR, richiamando la normativa e la giurisprudenza, ha chiarito che la mera esistenza di brevetti o il generico richiamo al know-how non bastano a giustificare l’oscuramento. In assenza di una dichiarazione specifica e dimostrata, prevale l’interesse del concorrente ad accedere agli atti per esercitare il diritto di difesa. La decisione riafferma il principio di trasparenza delle procedure di gara e l’obbligo per le amministrazioni di motivare le limitazioni all’accesso documentale. Il ricorso è stato accolto e la ASL condannata a consentire l’ostensione integrale entro 15 giorni.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 sancisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di gara, con la possibilità di esclusione solo per comprovate esigenze di segretezza tecnica o commerciale. La sentenza richiama tale norma per stabilire che l’oscuramento può essere disposto solo in presenza di una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, assente nel caso di specie, e che, comunque, l’accesso resta garantito se indispensabile per la difesa in giudizio.

Articolo 36

L’articolo 36 disciplina le modalità procedimentali dell’accesso, imponendo la messa a disposizione integrale delle offerte tecniche agli operatori classificati tra i primi cinque posti, salvo motivate limitazioni. La sentenza fa leva su questa disposizione per affermare che l’offerta dell’aggiudicatario doveva essere resa disponibile per intero, non essendo state addotte dalla stazione appaltante motivazioni specifiche e fondate per l’oscuramento.

Articolo 71

L’articolo 71 è citato per qualificare la procedura di gara ('aperta') cui la controversia si riferisce. Non incide direttamente sulla decisione, ma serve a contestualizzare normativamente la procedura nella quale sorge il diritto di accesso agli atti.

Articolo 90

L’articolo 90 regola le comunicazioni ai candidati e offerenti, inclusa quella dell’esito di gara e la trasmissione dei relativi atti. Nella sentenza è richiamato per sottolineare la tempestività e la modalità di comunicazione delle decisioni relative all’aggiudicazione, comprensive delle eventuali decisioni sull’oscuramento delle offerte tecniche.

Articoli di riferimento