Esclusione dalla gara per concessioni demaniali marittime e limiti all'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Puglia (Lecce) ha respinto il ricorso proposto dalla ATI To Do Engineering srl - Marchetti Immobiliare srl contro la loro esclusione da una gara pubblica per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime nel Comune di Ginosa. La ricorrente era stata esclusa per la mancanza del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per la gestione di stabilimenti balneari, requisito che aveva cercato di soddisfare tramite un contratto di avvalimento. Il Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione, chiarendo che tale requisito non può essere oggetto di avvalimento, e ha confermato la correttezza delle valutazioni e dei punteggi assegnati dalla commissione di gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema della legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara pubblica laddove manchi il requisito di idoneità professionale rappresentato dall’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) con attività coerente con l’oggetto dell’appalto. La ricorrente aveva tentato di colmare tale mancanza ricorrendo all’avvalimento, ma il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’iscrizione camerale rappresenta un requisito personale e intrinsecamente legato alla professionalità del concorrente e, pertanto, non è surrogabile tramite avvalimento. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze sostanziali di requisiti di partecipazione, ma solo carenze formali della domanda. Il contratto di avvalimento presentato era stato giudicato generico e privo di indicazioni concrete su risorse e mezzi messi a disposizione. Infine, le censure contro i punteggi assegnati dalla commissione sono state respinte in quanto le valutazioni sulle offerte sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non sono risultate manifestamente irragionevoli o illogiche. La sentenza offre una chiara conferma dei limiti dell’avvalimento e della portata del soccorso istruttorio nelle procedure di gara, assicurando il rispetto del principio di professionalità effettiva nell’accesso agli appalti pubblici.
Collegamenti al Codice Appalti
È stato applicato nella fase di verifica dei requisiti generali per confermare l’esclusione automatica dell’operatore economico in presenza di gravi cause ostative previste dalla legge, anche se la motivazione principale dell’esclusione era la mancanza di idoneità professionale specifica piuttosto che cause criminali o fiscali.
Menziato quale riferimento normativo generale sulle cause di esclusione non automatica, a rafforzare la legittimità delle verifiche operate dalla commissione di gara sulle condotte ed affidabilità professionale dei concorrenti.
La sentenza spiega che il soccorso istruttorio, disciplinato da questo articolo, è limitato alla regolarizzazione di elementi formali della domanda e non può essere impiegato per sanare la mancanza sostanziale di un requisito di partecipazione come l’iscrizione camerale, che costituisce elemento sostanziale di idoneità professionale.
Viene ampiamente richiamato per sancire che il requisito dell’iscrizione camerale per attività corrispondente all’oggetto di gara non può essere assolto tramite avvalimento: la commissione di gara ha correttamente ritenuto non valido e inidoneo il contratto di avvalimento prodotto dalla ricorrente, in coerenza con la giurisprudenza e il dettato normativo che limitano l’avvalimento per i requisiti strettamente personali.
È richiamato in merito ai criteri di valutazione delle offerte. Il TAR afferma che la commissione ha agito nel rispetto della discrezionalità prevista dalla norma, utilizzando criteri chiari e trasparenti nella valutazione delle offerte, senza che siano emerse irragionevolezze o abusi.



