25/11/2025
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TAR Lecce: Improcedibilità del ricorso in materia di esclusione da gara per tardività dell'impugnazione dell’aggiudicazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lecce ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti e improcedibile sia il ricorso principale, presentato dalla Cooperativa Sociale Benessere contro l’esclusione dalla gara pubblica per servizi sociali, sia il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata Lysithea. La ragione principale è la tardività con cui la Cooperativa Benessere ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della gara, notificata mediante PEC il 2.7.2025: il ricorso per motivi aggiunti è stato infatti depositato oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dalla legge.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si basa sull'accertato superamento del termine perentorio di 30 giorni per impugnare gli atti di aggiudicazione previsti dall’art. 120, comma 2, c.p.a., che decorre dalla comunicazione dell'esito della gara resa disponibile digitalmente ai concorrenti. In virtù della tardività, viene meno l’interesse della ricorrente ad agire contro l’esclusione subita, poiché non ha correttamente impugnato la sopravvenuta aggiudicazione. Ne consegue, per effetto domino, anche l’improcedibilità del ricorso incidentale della controinteressata. La sentenza ribadisce così l’importanza della tempestività nella tutela giurisdizionale degli operatori economici nelle procedure ad evidenza pubblica e sancisce come l’osservanza delle regole procedurali e dei termini decadenziali sia requisito indefettibile per l’accesso alla tutela.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Il principio della fiducia viene invocato dalla ricorrente per contestare l’esclusione dalla gara, sostenendo che la procedura avrebbe violato le regole di correttezza e affidamento tra stazione appaltante e operatori economici. Tuttavia, il TAR non esamina nel merito tale doglianza, poiché il ricorso è improcedibile a causa della tardività.

Articolo 16

La ricorrente richiama la disciplina sul conflitto di interessi per contestare l’attività del consulente tecnico nominato dalla stazione appaltante nella verifica dell’anomalia dell’offerta. Anche questa censura non viene affrontata nel merito dal TAR, poiché la declaratoria di irricevibilità e improcedibilità del ricorso ne preclude la valutazione.

Articolo 36

L’articolo è centrale nella sentenza, in quanto regola la messa a disposizione digitale degli atti di gara tramite piattaforma elettronica e fissa il dies a quo per il decorso del termine di impugnazione: dal momento della comunicazione, con accesso agli atti online, inizia a decorrere il termine decadenziale di 30 giorni. Nel caso di specie, la Cooperativa Benessere ha ricevuto regolare comunicazione via PEC con link ai documenti, attivando il termine di decadenza.

Articolo 110

L’articolo viene richiamato nei motivi di ricorso della parte esclusa e attiene alle contestazioni sulla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse. La ricorrente lamenta vizi della valutazione tecnica e il mancato rispetto delle regole di verifica dell’anomalia. Tuttavia, anche tali rilievi non vengono esaminati nel merito per l'improcedibilità della domanda.

Articoli di riferimento