Annullamento di esclusione e invalidità della procedura di gara per mancata osservanza dei criteri ambientali e di parità di genere nella refezione scolastica a Sava
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha accolto il ricorso di Ladisa S.r.l. contro l’esclusione dalla gara per il servizio di refezione scolastica nel Comune di Sava, ritenendo illegittima la decisione di esclusione basata sulla presunta mancata disponibilità del centro di cottura. Ha inoltre dichiarato illegittima la procedura di gara nel suo complesso per non aver previsto criteri premiali obbligatori relativi alla sostenibilità ambientale e alla parità di genere, con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti costituite.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’analisi delle ragioni di esclusione di Ladisa S.r.l. dalla procedura di gara per presunta carenza del requisito della disponibilità del centro di cottura. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione presentata (contratto di comodato registrato con il Comune di Oria) fosse sufficiente a dimostrare la disponibilità del centro, e che la mancata produzione del consenso specifico per l’utilizzo per terzi non fosse un requisito essenziale di partecipazione. In ogni caso, la carenza documentale avrebbe potuto essere sanata tramite soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 101 del Codice degli Appalti, che prevede l’integrazione o correzione della documentazione amministrativa. Inoltre, la decisione ha evidenziato una ambiguità nella lex specialis che avrebbe dovuto essere interpretata a favore della massima partecipazione (favor partecipationis). Sul merito della gara, la sentenza ha accolto i motivi aggiunti di Ladisa che denunciavano la mancata previsione di criteri premiali obbligatori per la sostenibilità ambientale (Criteri Ambientali Minimi) e per la promozione della parità di genere, come previsto dagli artt. 57, 83, 108 e 130 del Codice degli Appalti e dal D.M. Ambiente 10.3.2020. Tale omissione costituisce un vizio che ha portato all’annullamento dell’intera procedura di gara. Il Tribunale ha inoltre rigettato la censura relativa all’insufficienza della garanzia provvisoria presentata dal raggruppamento aggiudicatario, ritenendo che eventuali irregolarità nella misura della garanzia siano sanabili con soccorso istruttorio. Le spese di giudizio sono compensate fra le parti costituite, ma poste a carico dell’Amministrazione non costituita.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 sul soccorso istruttorio è stato richiamato per sottolineare che, anche in presenza di carenze documentali nella fase di partecipazione (come la mancata produzione di un accordo aggiuntivo richiamato nella lex specialis), l’Amministrazione ha un dovere di consentire l’integrazione o la correzione di tali documenti, salvo limitazioni su elementi tecnici ed economici dell’offerta. L’esclusione immediata di Ladisa per tale motivo è stata quindi ritenuta illegittima.
L’articolo 106 sulle garanzie per la partecipazione alla procedura è stato utilizzato per valutare la censura sulla garanzia provvisoria di importo inferiore presentata dal raggruppamento aggiudicatario. La sentenza ha precisato che eventuali difetti nella misura della garanzia non comportano necessariamente l’esclusione automatica, poiché dette irregolarità sono sanabili con il soccorso istruttorio, distinguendo tale situazione dalla mancata costituzione integrale della garanzia.



